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SENTENZE - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione Seconda, sentenza 09/03/2007 n. 5447
Mancata apposizione di preavviso di violazione – Non illegittimità del verbale

Nessuna norma del Codice della strada impone il rilascio di un preavviso di violazione.

 

Corte di cassazione

Sezione II civile

Sentenza 9 marzo 2007, n. 5447

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M. ha impugnato, nei confronti del comune di Roma, con ricorso notificato il 1° luglio 2005, la sentenza del Giudice di pace di Roma, depositata il 27 gennaio 2005, che gli aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione dell'art. 7 c.d.s. (sosta vietata).

Lamenta:

1) la violazione degli artt. 389, 384 e 385 reg. esec. c.d.s., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il Giudice di pace non aveva specificato da quali elementi avesse tratto il convincimento per respingere i suoi tre motivi di opposizione, concernenti la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione;

2) la violazione dell'art. 383 reg. esec. c.d.s., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo impossibile ricavare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata rilevata la violazione.

Il Comune resiste.

Il Procuratore generale ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 375 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i motivi si manifestano affetti da palese inconsistenza, considerato

che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente;

che il Giudice di pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente;

che l'indicazione del luogo dell'infrazione (P.zza Adriana), come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed irrilevante appare l'omessa indicazione del numero civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura (Cass., 8939/2005, 7993/2005, 11616/2005, 972/1989, 8425/2004).

Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorari.

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