Corte
di cassazione
Sezione
II civile
Sentenza
9 marzo 2007, n. 5447
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
V.M. ha impugnato, nei confronti del comune di
Roma, con ricorso notificato il 1° luglio 2005, la sentenza del
Giudice di pace di Roma, depositata il 27 gennaio 2005, che gli aveva
rigettato l'opposizione al verbale di contestazione dell'art. 7 c.d.s.
(sosta vietata).
Lamenta:
1) la violazione degli artt. 389, 384 e 385 reg.
esec. c.d.s., nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione, dato che il Giudice di pace non aveva specificato da quali
elementi avesse tratto il convincimento per respingere i suoi tre
motivi di opposizione, concernenti la mancata apposizione sul veicolo
del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata,
nonché la mancata precisazione della località in
cui avvenne la violazione;
2) la violazione dell'art. 383 reg. esec. c.d.s.,
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo
impossibile ricavare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata
rilevata la violazione.
Il Comune resiste.
Il Procuratore generale ha chiesto la trattazione del ricorso ex art.
375 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi si manifestano affetti da palese
inconsistenza, considerato
che nessuna norma impone il rilascio di un
preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun
modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente;
che il Giudice di pace ha puntualmente motivato in
relazione all'impossibilità di contestazione immediata a
persona assente;
che l'indicazione del luogo dell'infrazione (P.zza
Adriana), come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed
irrilevante appare l'omessa indicazione del numero civico ai fini della
decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di
sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura
(Cass., 8939/2005, 7993/2005, 11616/2005, 972/1989, 8425/2004).
Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 600,00 di cui
euro 500,00 per onorari.