SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 14 maggio
2007, n. 10981
(Presidente Altieri
– Relatore Napoletano)
Svolgimento del
processo
I contribuenti indicati in epigrafe impugnavano
dinanzi alla CTP di Cremona l'avviso di liquidazione emesso
dall'Ufficio del Registro di Crema con il quale veniva liquidata
l'imposta ordinaria di registro in relazione alla vendita da parte
degli indicati contribuenti di un immobile e ciò a seguito
della revoca delle agevolazioni previste dalla legge 118/85 motivata
sul Presupposto che sì trattava di più
unità immobiliari. L'adita CTP respingeva il ricorso e la
sentenza veniva confermata dalla CTP della Lombardia sul rilevo che
nella specie la compravendita concerneva più
unità abitativo che risultavano separate ed autonome e la
parte non aveva indicato per quali di esse aveva chiesto l'agevolazione
che spettava per una unità immobiliari da adibire ad
abitazione non estensibile a nessuna latra unità
né confinante né accorpabile.
Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano
ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo con il quale,
deducendo omessa e insufficiente motivazione nonché omesso
esame di punti decisivi della controversia, sosteneva che ì
giudici regionali avevano omesso di pronunciarsi sulle eccezioni
formulate da essi ricorrenti circa la spettanza delle agevolazioni
"prima casa” anche se si procede all'acquisto di due
appartamenti destinati a costituire un’unica abitazione.
Controparte si costituiva e resisteva al gravame.
La parte intimata non svolgeva attività
difensiva.
Motivi della
decisione
Il ricorso è infondato.
Infatti, è pur vero che
secondo giurisprudenza dì questa Suprema corte “le
agevolazioni per la “prima, casa”, previste
dall’art, 1, sesto comma, della legge n. 168 del 1982,
possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di
più unità immobiliari che siano destinate dagli
acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità
abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due
appartamenti non è dì per sé ostativo
alla fruizione di tali benefici, purché l'alloggio cosI
complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero
dei vani e per le altra caratteristiche specificate dall'art. 13 della
legge n. 408 del 1949, nella tipologia degli alloggi "non di
lusso” ( Cfr per tutte Cass. 5433/98), ma è
altrettanto vero che la CTR, accerta, con motivazione adeguata, che nel
caso di specie si tratta di unità immobiliari ed autonome.
Né parte ricorrente allega risultanze non valutate dal
giudice del merito circa la concreta destinazione dei due appartamenti
ad un unico alloggio abitativo.
L’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
è bene sottolineare, non conferisce alla Corte di cassazione
il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa
bensì solo quello di controllare sotto il profilo logico
formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione
compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei
fatti. Ne deriva che alla cassazione della sentenza per vizi della
motivazione si può giungere quando tale vizio emerga
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulti
dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, non
già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli
elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle
aspettative e dalle deduzioni della parte (V. per tutte Caos. 16165101).
Il ricorso pertanto va rigettato.
Attesa la natura dell'oggetto del contendere
stimasi compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le
spese del giudizio di legittimità.