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SENTENZE - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione Tributaria, sentenza 14/05/2007 n. 10981
Agevolazioni fiscali prima casa – due appartamenti adiacenti con l’intenzione di unirli – insussistenza

Non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa se si acquistano più unità immobiliari con l’intenzione di unirle. E' questo quanto è emerso dalla sentenza sottonotata.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 14 maggio 2007, n. 10981

(Presidente Altieri – Relatore Napoletano)

Svolgimento del processo

I contribuenti indicati in epigrafe impugnavano dinanzi alla CTP di Cremona l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro di Crema con il quale veniva liquidata l'imposta ordinaria di registro in relazione alla vendita da parte degli indicati contribuenti di un immobile e ciò a seguito della revoca delle agevolazioni previste dalla legge 118/85 motivata sul Presupposto che sì trattava di più unità immobiliari. L'adita CTP respingeva il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla CTP della Lombardia sul rilevo che nella specie la compravendita concerneva più unità abitativo che risultavano separate ed autonome e la parte non aveva indicato per quali di esse aveva chiesto l'agevolazione che spettava per una unità immobiliari da adibire ad abitazione non estensibile a nessuna latra unità né confinante né accorpabile.

Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo con il quale, deducendo omessa e insufficiente motivazione nonché omesso esame di punti decisivi della controversia, sosteneva che ì giudici regionali avevano omesso di pronunciarsi sulle eccezioni formulate da essi ricorrenti circa la spettanza delle agevolazioni "prima casa” anche se si procede all'acquisto di due appartamenti destinati a costituire un’unica abitazione.

Controparte si costituiva e resisteva al gravame.

La parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Infatti, è pur vero che secondo giurisprudenza dì questa Suprema corte “le agevolazioni per la “prima, casa”, previste dall’art, 1, sesto comma, della legge n. 168 del 1982, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è dì per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l'alloggio cosI complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altra caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge n. 408 del 1949, nella tipologia degli alloggi "non di lusso” ( Cfr per tutte Cass. 5433/98), ma è altrettanto vero che la CTR, accerta, con motivazione adeguata, che nel caso di specie si tratta di unità immobiliari ed autonome. Né parte ricorrente allega risultanze non valutate dal giudice del merito circa la concreta destinazione dei due appartamenti ad un unico alloggio abitativo.

L’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è bene sottolineare, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa bensì solo quello di controllare sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva che alla cassazione della sentenza per vizi della motivazione si può giungere quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulti dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (V. per tutte Caos. 16165101).

Il ricorso pertanto va rigettato.

Attesa la natura dell'oggetto del contendere stimasi compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.


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