SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 31 maggio
2007, n. 12833
(Presidente Settimj
– Relatore Atripaldi)
Svolgimento del processo
Il Ministero dell’Interno ha impugnato,
nei confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza
del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva
annullato il verbale di contestazione della violazione
dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada.
Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1
bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il
Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli
automobilisti della presenza dell’autovelox fosse "condizione
di legittimità dell’eventuale verbale di
contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo
e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che
l’effetto "sorpresa", determini situazioni di pericolo per la
circolazione.
L’intimato non resiste.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G.
ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.
Motivi della
decisione
Il ricorso è manifestamente
infondato alla stregua dell’inequivoco disposto
dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui
dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di
rilevamento elettronico della velocità deve esser data
informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non
consente all’interprete di disapplicarla in ragione di
un’asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe
l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi
interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come
già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità
dell’opposto verbale, perché emesso in violazione
di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
L’omessa costituzione
dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.