CORTE
COSTITUZIONALE
Sentenza
13 ottobre 2006, n. 329
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a
seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio
2001, relativa all'
insindacabilità, ai sensi dell'
art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal
senatore M. B. nei confronti del dott. G. S., promosso con ricorso
della Corte d'
appello di Milano, seconda sezione civile, notificato il 27 luglio
2004, depositato in cancelleria il 4 agosto 2004 ed iscritto al n. 13
del registro conflitti 2004.
Visto l'
atto di costituzione fuori termine del Senato della Repubblica,
nonché l'
atto di intervento del senatore M. B.;
udito nell'
udienza pubblica del 26 settembre 2006 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Nicolò Zanon per il
Senato della Repubblica e Vittorio Angiolini per M. B..
Ritenuto
in fatto
1. ' Nel corso di un giudizio civile, promosso da
G. S., magistrato in Milano ' per ottenere il risarcimento dei danni,
asseritamente subiti in conseguenza delle dichiarazioni rese in
qualità di teste dal deputato M. B., il 23 febbraio 1990,
nel processo dinanzi alla Corte d'
assise di Milano a carico di Adriano Sofri ed altri, imputati dell'
omicidio del commissario Calabresi, e poi ribadite dal medesimo
parlamentare nel corso di un dibattito, e di successive interviste alla
stampa ' la Corte d'
appello di Milano, seconda sezione civile, con ricorso depositato il 26
febbraio 2003, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello
Stato avverso la delibera del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 61)
con la quale il Senato della Repubblica aveva dichiarato a maggioranza
assoluta che i fatti oggetto di tale processo civile concernevano
opinioni espresse dal parlamentare nell'
esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'
art. 68, primo comma, della Costituzione.
L'
accusa rivolta dal parlamentare all'
attore era di avere tentato, «fuori da ogni
verbale», di strumentalizzare uno o più pentiti
onde estorcere loro il suo nome quale mandante dell'
omicidio.
La Corte d'
appello ricorrente osserva che la Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari del Senato ha ritenuto insindacabili i
fatti oggetto del procedimento civile sulla base della premessa secondo
cui è «estremamente riduttivo [...] collegare e
limitare la tutela dell'
insindacabilità di un parlamentare ad una stretta
connessione e pertinenza rispetto alle dichiarazioni da lui rese nell'
esercizio dell'
attività parlamentare formalmente intesa», onde la
vicenda in esame «travalica il fatto in sé per
assumere il rilievo di una denuncia dei mali della giustizia»
ed assume un «significato di critica politica collegata alla
funzione parlamentare».
Viceversa, secondo la Corte d'
appello, tale assunto stride insanabilmente con i principi affermati
dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la garanzia prevista
dall'
art. 68, primo comma, della Costituzione, in tanto si applica alle
dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, in quanto sussista
una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni
già espresse, o contestualmente espresse, nell'
esercizio di funzioni parlamentari tipiche, non essendo sufficiente la
semplice comunanza di argomenti, né, tanto meno, la loro
semplice riconducibilità ad un medesimo contesto politico.
Poiché l'
immunità parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse
dal parlamentare nell'
esercizio delle sue funzioni concreta una garanzia di tipo funzionale
(che tende a tutelare l'
attività parlamentare, nella considerazione del ruolo
fondamentale che essa assume per la realizzazione di un sistema
democratico, ed il cui valore non può essere compromesso da
un uso distorto del potere giudiziario), l'
estraneità delle dichiarazioni rese rispetto all'
ambito delle attività parlamentari o politiche è
resa evidente, secondo la Corte d'
appello, sia dalla circostanza che la fonte della notizia oggetto della
deposizione (conosciuta dal parlamentare in seguito ad un colloquio
privato con un avvocato) non risulta in alcun modo collegata allo
svolgimento di attività parlamentari; sia dal rilevante
lasso cronologico intercorso tra l'
acquisizione della notizia (avvenuta nel 1986) e la sua divulgazione
(nel 1990); sia, precipuamente, dalla sede prescelta per la
divulgazione stessa (processo penale di scottante attualità,
dove il parlamentare è stato sentito in qualità
di teste, vincolato quindi all'
obbligo di dire la verità, dovendosi invece astenere dall'
esprimere opinioni).
Sospeso il giudizio, la ricorrente ha, quindi,
concluso chiedendo che la Corte costituzionale: a) «dichiari
che non competeva al Senato della Repubblica la valutazione della
condotta attribuita all'
On. M. B., in quanto estranea, in tutto o in parte, alla previsione
normativa dell'
art. 68, primo comma, della Costituzione»; b)
«annulli la relativa deliberazione adottata dal Senato della
Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001».
2. ' Il conflitto è stato dichiarato
ammissibile con ordinanza n. 225 del 15 luglio 2004.
A cura della Corte d'
appello di Milano, la predetta ordinanza è stata notificata
al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data
27 luglio 2004; ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati
inviati a mezzo del servizio postale il 4 agosto 2004, pervenendo nella
cancelleria della Corte il successivo 7 agosto.
3. ' In data 24 settembre 2004, si è
costituito il Senato della Repubblica che ' «consapevole di
aver depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale
[…] un atto di costituzione oltre il termine di venti giorni
dalla notificazione ricevuta ad opera della Corte d'
appello di Milano», ha comunque svolto (anche in una
ulteriore memoria illustrativa) deduzioni sulla tempestività
della costituzione e, nel merito, sulla non fondatezza del conflitto.
4. ' Al fine di sentir dichiarare l'
inammissibilità e l'
infondatezza del conflitto, ha spiegato «atto di intervento e
di costituzione in giudizio» (ed ha depositato memoria
illustrativa) il senatore M. B., «nella sua
qualità di Senatore della Repubblica».
Considerato
in diritto
1. ' La Corte d'
appello di Milano ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato avverso la delibera del 31 gennaio 2001 (doc.
IV-quater, n. 61) con la quale il Senato della Repubblica ha dichiarato
che i fatti oggetto del processo civile promosso dal dott. G. S. contro
il senatore M. B. concernono opinioni espresse da quest'
ultimo nell'
esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'
art. 68, primo comma, della Costituzione.
Nel giudizio pendente davanti alla ricorrente, l'
attore ha chiesto il risarcimento dei danni, asseritamente subiti in
conseguenza delle dichiarazioni rese dal convenuto il 23 febbraio 1990,
in qualità di teste nel processo dinanzi alla Corte d'
assise di Milano a carico di Adriano Sofri ed altri, imputati dell'
omicidio del commissario Luigi Calabresi, e poi ribadite dal medesimo
parlamentare nel corso di un dibattito e di successive interviste alla
stampa. L'
accusa rivolta all'
attore era di aver tentato ' in qualità di giudice
istruttore e «fuori da ogni verbale» ' di
strumentalizzare uno o più pentiti per estorcere loro il
nome del senatore convenuto quale mandante dell'
omicidio.
In sintesi, la Corte d'
appello di Milano ritiene insussistenti i presupposti dell'
insindacabilità, in quanto le citate dichiarazioni rese dal
parlamentare extra moenia non erano legate da un nesso funzionale con
nessun atto parlamentare tipico avente ad oggetto i fatti oggetto del
giudizio.
2. ' Preliminarmente, deve essere confermata l'
ammissibilità del conflitto sussistendone i presupposti
soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte
nell'
ordinanza n. 225 del 2004.
3. ' Allo stesso modo, va ribadito quanto deciso,
con ordinanza letta in udienza ed allegata alla presente sentenza, in
ordine all'
inammissibilità della costituzione del Senato della
Repubblica, perché tardiva, e dell'
intervento del senatore convenuto, per carenza di legittimazione.
4. ' Nel merito, il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, per l'
esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un
parlamentare al di fuori della sede istituzionale e l'
espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è
necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come
espressione dell'
esercizio di attività parlamentari (cfr. sentenze n. 10 e n.
11 del 2000), ed il compito di questa Corte è limitato alla
verifica dell'
esistenza di tale nesso (da ultimo, sentenze n. 314, n. 315 e n. 317
del 2006).
Nel caso in esame, né la delibera di
insindacabilità né la proposta della Giunta delle
elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun
riferimento ad atti tipici compiuti dal parlamentare sul tema oggetto
della deposizione.
La relazione della Giunta (cui fa integrale rinvio
la delibera di insindacabilità) ' ritenuto
«estremamente riduttivo [...] collegare e limitare la tutela
della insindacabilità di un parlamentare ad una stretta
connessione e pertinenza rispetto alle dichiarazioni da lui rese nell'
esercizio dell'
attività parlamentare formalmente intesa» '
osserva che la vicenda in esame «travalica il fatto in
sé per assumere il rilievo di una denuncia dei mali della
giustizia, di deprecabili comportamenti di magistrati di cui, quello in
esame, non è purtroppo l'
unico ma uno dei tanti che negli ultimi anni, con frequente ricorrenza,
hanno violentemente caratterizzato e condizionato l'
amministrazione della giustizia nel nostro paese [...] significativo
episodio che rivela, in particolare, le distorsioni delle regole
processuali nell'
uso (e nell'
abuso!) dei collaboratori di giustizia». E conclude
affermando che alle dichiarazioni medesime deve attribuirsi
«il significato di critica politica collegata alla funzione
parlamentare» del senatore.
Ma è consolidato l'
orientamento di questa Corte secondo cui il mero «contesto
politico» o comunque l'
inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui
le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a
connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo
la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal
parlamentare nell'
esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il
riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun
senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e
i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle
Camere, dall'
insindacabilità), ma un'
ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed
offerta alla pubblica opinione nell'
esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti
dall'
art. 21 della Costituzione (sentenze n. 317 del 2006 e n. 51 del 2002).
Né varrebbe obbiettare che la
deposizione resa nel giudizio penale costituisca atto tipico della
funzione di senatore: infatti l'
obbligo di rendere testimonianza (e, con essa, di dire la
verità) riguarda direttamente ogni cittadino e l'
esercizio di tale dovere non richiede l'
intermediazione della rappresentanza parlamentare. La dichiarazione
fatta nel corso di tale incombente istruttorio non può
assumere, dunque, i connotati di un atto tipico della funzione per il
solo fatto che ne sia autore un parlamentare (cfr. sentenza n. 286 del
2006).
Le dichiarazioni rese dal senatore non rientrano,
pertanto, nell'
esercizio della sua funzione parlamentare e non sono garantite dall'
insindacabilità. Conseguentemente, l'
impugnata delibera del Senato della Repubblica ha violato l'
art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo con ciò le
attribuzioni dell'
autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Senato della
Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, proposto
dal dott. G. S. contro il senatore M. B. e pendente davanti alla Corte
d'
appello di Milano, sezione seconda civile, concernono opinioni espresse
da quest'
ultimo nell'
esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'
art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'
effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato
della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n.
61).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.