CORTE
COSTITUZIONALE
Sentenza
22 dicembre 2006, n. 440
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'
art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori
pubblici), nel testo modificato dall'
art. 25 della legge della Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20
giugno 1996, n. 12 ' legge regionale in materia di lavori pubblici ' da
ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 4 novembre 2005, depositato in cancelleria il 14 novembre
2005 ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2005.
Visto l'
atto di costituzione della Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste;
udito nell'
udienza pubblica del 7 novembre 2006 il Giudice relatore Giuseppe
Tesauro;
uditi l'
avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l'
avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste.
Ritenuto
in fatto
1.' Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'
Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 4
novembre 2005, depositato il successivo 14 novembre, ha promosso
questione di legittimità costituzionale dell'
art. 25 della legge della Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20
giugno 1996, n. 12 ' legge regionale in materia di lavori pubblici ' da
ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), in
riferimento all'
art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'
Aosta), agli artt. 3, 97, 117, primo comma, della Costituzione,
«in relazione ai principi del Trattato CEE sulla tutela della
concorrenza, sulla libera circolazione e sulla libertà di
stabilimento» (di cui agli artt. 2, 3, 4, 39 e seguenti, 81 e
seguenti del Trattato CEE) ed all'
art. 120 della Costituzione.
2.' Il ricorrente premette che la disposizione
impugnata sostituisce l'
art. 26 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in
materia di lavori pubblici) e stabilisce una nuova e completa
disciplina per l'
affidamento dei lavori pubblici regionali mediante procedura ristretta.
Tale disposizione è censurata nella parte in cui dispone
che, qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di
1.200.000 euro, i candidati qualificati siano in numero superiore a
quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali l'
amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di
ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione vi è
quello della «migliore idoneità di localizzazione,
determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'
incidenza percentuale sull'
organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la
sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'
obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'
INPS nell'
anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara».
Così disponendo, secondo la difesa erariale, la norma
censurata: violerebbe il limite del rispetto della Costituzione e degli
obblighi internazionali, che l'
art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'
Aosta impone alla potestà legislativa primaria della Regione
in materia di «lavori pubblici di interesse
regionale»; determinerebbe un trattamento differenziato
ratione loci, creando di fatto una barriera discriminatoria a danno dei
soggetti non localizzati nel territorio regionale, in palese contrasto
con il principio della parità di trattamento di situazioni
identiche e di uniformità di disciplina e di trattamento nei
confronti degli operatori economici su tutto il territorio nazionale;
contrasterebbe, infine, anche con il principio di
imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione, non rispondendo ad alcuna esigenza tecnica o di
concorrenzialità.
3.' Nel giudizio si è costituita la
Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero
infondata.
In via preliminare, la Regione eccepisce che il
ricorso è inammissibile, in primo luogo, per erronea
individuazione dell'
oggetto, essendo indicata, nell'
epigrafe del ricorso, come pure, ripetutamente, nel corso della
motivazione dello stesso, come disposizione impugnata l'
art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, inerente alla procedura
negoziata, in luogo dell'
art. 25 della medesima legge regionale, recante invece la contestata
disciplina della cosiddetta procedura ristretta. Il ricorso sarebbe,
inoltre, inammissibile sotto altri profili: per insufficienza ed
incompletezza della motivazione, dal momento che, mentre nelle
conclusioni dello stesso si chiede la caducazione dell'
intero art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005, la motivazione
risulterebbe invece incentrata esclusivamente su censure indirizzate ad
una parte assai limitata di tale disposizione e cioè alla
lettera c) del secondo comma della stessa disposizione; infine, per
difetto di attualità dell'
interesse a ricorrere, limitandosi la disposizione censurata a rinviare
ad un atto successivo (deliberazione della Giunta regionale) la
determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi
sulla base dei criteri individuati dalla legge.
Nel merito, la Regione sostiene che il ricorso
è infondato, considerato che il censurato criterio della
«idoneità di localizzazione», lungi dal
determinare una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non
localizzati nel territorio regionale, costituisce, piuttosto, criterio
funzionale a consentire la valutazione della capacità
effettiva dell'
impresa di svolgere l'
appalto in loco, ossia di trasferire ivi beni e personale se
necessario, a nulla rilevando ove il concorrente abbia la sede e quale
sia la sua nazionalità.
4.' All'udienza pubblica le parti hanno insistito
per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.
Considerato
in diritto
1.' La questione di legittimità
costituzionale, promossa in via principale dal Presidente del Consiglio
dei ministri nei confronti della Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste con il ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto l'
art. 25 della legge della medesima Regione 5 agosto 2005, n. 19
(Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 ' legge
regionale in materia di lavori pubblici ' da ultimo modificata dalla
legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), impugnato per violazione dell'
art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'
Aosta) e degli artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.
La disposizione censurata stabilisce che, nell'
affidamento di lavori pubblici di interesse regionale mediante
procedura ristretta, qualora, per gli appalti di valore pari o
inferiore alla soglia di 1.200.000 euro, i candidati qualificati siano
in numero superiore a quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali
l'
amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di
ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione, vi è
quello della «migliore idoneità di localizzazione,
determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'
incidenza percentuale sull'
organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la
sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'
obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'
INPS nell'
anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara».
Tale norma, secondo il ricorrente, sarebbe
costituzionalmente illegittima, in quanto determinerebbe un trattamento
differenziato ratione loci, creando di fatto una barriera
discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio
regionale, in violazione del limite generale del rispetto della
Costituzione e degli obblighi internazionali posto dallo statuto
speciale in relazione alla competenza legislativa regionale primaria
ivi riconosciuta in materia di «lavori pubblici di interesse
regionale». Inoltre, violerebbe il principio della
parità di trattamento di situazioni identiche e della
uniformità di disciplina e di trattamento nei confronti
degli operatori economici su tutto il territorio nazionale,
nonché il principio di imparzialità, efficienza e
buon andamento della pubblica amministrazione.
2.' In linea preliminare, occorre valutare le
eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla
Regione resistente in relazione alla dedotta erronea individuazione
dell'
oggetto delle censure, alla pretesa insufficienza ed incompletezza
della motivazione ed al ritenuto difetto di attualità dell'
interesse a ricorrere.
Dette eccezioni non sono fondate.
Dal tenore letterale del ricorso si desume,
infatti, chiaramente che la norma oggetto delle censure è
non già l'
art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, erroneamente evocato
nell'
epigrafe del ricorso ed inerente alla cosiddetta procedura negoziata,
ma l'
art. 25 della medesima legge regionale, nella parte in cui ha
introdotto il comma 2, lettera c), nell'
art. 26 della legge regionale n. 12 del 1996, che contiene la
disciplina della cosiddetta procedura ristretta per l'
affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale di valore
inferiore o pari a 1.200.000 euro, disciplina alla quale si riferiscono
tutte le censure.
Del pari emerge dalla motivazione del ricorso che
le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25 della legge
regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola
parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione
territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla
procedura ristretta, ove siano superiori al numero indicato dal bando.
Infondata risulta altresì l'
eccezione di difetto di attualità dell'
interesse a ricorrere. Il criterio della «migliore
idoneità di localizzazione», oggetto di
contestazione, è infatti espressamente indicato dalla norma
censurata come uno dei criteri che l'
amministrazione appaltante è tenuta ad applicare per operare
la selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta.
3.' Nel merito, la questione di
legittimità costituzionale dell'
art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 è fondata, in
riferimento all'
art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'
Aosta, nonché agli artt. 3, 97 e 120 della Costituzione.
Questa Corte ha già avuto occasione di
affermare che «discriminare le imprese sulla base di un
elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il
principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al
quale la regione «non può adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose fra le regioni» e «non può
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro»
(art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207
del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a
statuto speciale», e che più volte è
stato ritenuto applicabile all'
esercizio di attività professionali ed economiche (sentenze
n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362
del 1998), discende anche «il divieto per i legislatori
regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla
prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere
imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del
territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari
sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese
dell'Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001).
Nella specie, la norma censurata individua, fra i
criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla
procedura ristretta per l'
affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, selezione
necessaria al fine di rispettare il numero di candidati indicato nel
bando, anche quello della migliore idoneità di
localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione
all'
organico, cioè come rapporto tra numero totale di dipendenti
e numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa
edile. In tal modo, dunque, la norma stabilisce proprio una
«condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel
territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di
imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il
territorio medesimo» (sentenza n. 207 del 2001). Questa
condizione non è infatti fondata su alcuna ragione tecnica,
né può ritenersi ragionevolmente giustificabile
in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione, in
quanto è «ben possibile che anche imprese aventi
sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano
i requisiti tecnico-organizzativi necessari ' e richiesti dalla
normativa e dai bandi di gara ' per assicurare un'
efficiente esecuzione degli appalti» ed a nulla rileva il
richiamo agli eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero
sostenere, poiché gli altri criteri di scelta del contraente
individuati dalla legge «consentono comunque
all'amministrazione di assicurarsi le prestazioni alle condizioni per
essa più convenienti anche sotto il profilo
economico» (sentenza n. 207 del 2001).
Va, pertanto, dichiarata l'
illegittimità costituzionale dell'
art. 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 12 del 1996, come
modificato dall'
art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005, nella parte in cui
introduce il criterio della «migliore idoneità di
localizzazione», fra i criteri di selezione di due terzi dei
candidati ammessi alla procedura ristretta per l'
affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1.200.000
euro.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di
illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'
illegittimità costituzionale dell'
art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori
pubblici), nel testo modificato dall'
art. 25 della legge della Regione Valle d'
Aosta/Vallèe d'
Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20
giugno 1996, n. 12 ' legge regionale in materia di lavori pubblici ' da
ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.