Tribunale
di Marsala, sentenza 26 febbraio 2007.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Benedetto Giaimo Presidente
Dott. Pier Luigi Tomaiuoli Giudice estensore
Dott.ssa Caterina D’Osualdo Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1140
del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, posta in
deliberazione l’8-11-2006 e vertente
T R A
Z.C., elett.te dom.to in
Castelvetrano, Via Militello n. 5, presso lo studio dell’Avv.
Giovanni Miceli, rappresentante e difensore come da procura a margine
del ricorso introduttivo;
ricorrente,
E
P.R.A., elett.te dom.ta in
Castelvetrano, Via Vittorio Emanuele n. 65, presso lo studio degli Avv.
Giovanni Lentini e Lidia Seidita, rappresentanti e difensori come da
procura in calce alla comparsa di risposta;
resistente,
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO
intervenuto,
OGGETTO: cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
del ricorrente: “sentire dichiarare
cessati gli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui
alla sentenza di separazione dell’1.3.2002”; per la
resistente: “revocare l’ordinanza del Presidente
del Tribunale e conseguentemente disporre un assegno di mantenimento a
favore del figlio stabilendo le modalità di erogazione ed il
suo preciso ammontare; disporre l’obbligo a carico di Z. C.
di corrispondere gli alimenti nella misura di € 350,00 al mese
tenendo conto che sussistono ragioni oggettive per le quali
l’odierna deducente non è in grado di vivere
più un’esistenza libera e dignitosa”;
del Pubblico Ministero: “pronunziarsi la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ed adottare i provvedimenti di natura
economica in favore del coniuge non colpevole e del figlio maggiorenne,
ma non ancora autosufficiente e quelli di natura amministrativa
conseguenti”.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.8.2004 Z. C.,
premesso che in data 7.1.1988 aveva contratto matrimonio concordatario
con P. R. A. e che dall’unione in data 30.12.1987 era nato il
figlio A.; che il Tribunale di Marsala con sentenza n. 933/2000 aveva
pronunziato la separazione personale dei coniugi, affidando al padre il
figlio A., regolamentando il diritto di visita della madre e ponendo a
carico di costei un assegno mensile di € 105,00 a titolo di
contribuzione al mantenimento del figlio; tutto quanto sopra premesso,
concludeva per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, con conferma dei provvedimenti adottati in sede di
separazione e vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio P. R. A., la quale,
nell’aderire alla richiesta di divorzio, eccepiva che il
figlio aveva sempre convissuto con la madre, che il marito si era
trasferito in Grecia ove conviveva con una giovane donna,
disinteressandosi della prole e limitandosi a fare pervenire
l’esigua somma di € 50,00 mensili; che ella versava
in condizioni economiche disagiate, essendo pendente nei suoi confronti
una procedura esecutiva su diversi immobili di sua
proprietà; che il suo stipendio di insegnante era stato
pignorato per la quota di un quarto; che il marito non aveva
più adempiuto al mantenimento del figlio; tutto quanto sopra
eccepito, chiedeva l’affidamento del figlio minore e la
condanna del marito al versamento di un assegno di € 500,00 a
titolo di contribuzione al mantenimento della prole.
All'udienza del 5.4.2005 fissata per l'audizione
dei coniugi, compariva il solo ricorrente, di guisa che non era
possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Il Presidente affidava al padre il figlio A.,
regolamentava il diritto di visita della madre e disponeva per
l’ulteriore corso innanzi al giudice istruttore.
Istruita con produzione di documenti,
interrogatorio formale del ricorrente ed audizione del figlio
maggiorenne, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
all’udienza dell’8.11.2006, previa assegnazione
alle parti dei termini di cui all’art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA
DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del
matrimonio avanzata da entrambi i coniugi è fondata ed in
quanto tale deve essere accolta.
L’ampio decorso del termine di tre anni
dall’udienza presidenziale di separazione dei coniugi (la cui
pronunzia è passata in giudicato) senza alcuna
riconciliazione tra le parti e la comune richiesta di divorzio
dimostrano la fondatezza dell’assunto di entrambi i coniugi,
secondo cui è impossibile ricostituire la comunione
materiale e spirituale tra gli stessi.
La domanda della resistente di condanna del marito
al versamento in proprio favore di un assegno divorzile è
inammissibile per tardività, essendo stata spiegata per la
prima volta nella memoria difensiva depositata all’udienza di
comparizione.
Essa, peraltro, sarebbe da rigettare nel merito
per mancata allegazione (e prova) da parte della ricorrente delle
condizioni economiche e patrimoniali della coppia durante il menage
familiare, il che impedisce al Tribunale di
apprezzare la dedotta attuale inadeguatezza dei mezzi, intesa siccome
incapacità di conservazione di un tenore di vita analogo a
quello condotto in costanza del matrimonio (ex multis:
Cass. Civ., Sez. I, 24.1.2007, n. 1595; Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio
2006, n. 12869; Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2004, n. 2251; Cass.
Civ., 17.1.2002, n. 432; Cass. Civ,, 4.5.2000 n. 5582; Cass. Civ,
16.6.2000, n. 8255).
Non v’è luogo a provvedere
sulla domanda di affidamento del figlio A., che nelle more del processo
ha raggiunto la maggiore età.
La resistente ha poi spiegato domanda di condanna
del marito al versamento di un assegno a titolo di contribuzione al
mantenimento del figlio ormai maggiorenne ma non autosufficiente.
Essa è fondata nei limiti e per le
ragioni di cui appresso.
E’ noto che prima dell’entrata
in vigore della legge 54/2006 (“disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”)
la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere
che il coniuge, il quale provveda direttamente ed integralmente al
mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora
autosufficiente, è legittimato iure proprio,
e non già capite filiorum, a pretendere
l’assegno di mantenimento (oltre che il rimborso di quanto
sostenuto) dall’altro coniuge (ex multis:
Cass. Civ., Sez. I, 27.5.2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. I, 27.5.2005,
n. 11320; Cass. Civ., Sez. I, 25.6.2004, n. 11863;
Cass. Civ., sez. I, 13.2.2003, n. 2147);
“legittimazione” peraltro che pur definita
“concorrente” rispetto a quella del figlio
maggiorenne, resta subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di
quest’ultimo (Cass. Civ., Sez. I, 24.12.2006, n. 4188; Cass.
Civ., Sez. I, 16.7.1998, n. 6950; Cass. Civ., Sez. I, 10849/1996; Cass.
Civ., Sez. I, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.1981, n.
5874) e si fonda sulla circostanza che in ragione della convivenza uno
dei genitori sopporta delle spese che gravano ex art. 148 c.c. su
entrambi (Cass. Civ., Sez. I, 21.6.2002, n. 9067; Cass. Civ., Sez. I,
16.2.2001, n. 2289; Cass. Civ., Sez. I, 16.6.2000, n. 8235; Cass. Civ.,
Sez. I, 5.12.1996, n. 10849; Cass. Civ., Sez. I, 29.4.1994, n. 3049).
Su tale consolidato quadro giurisprudenziale si
è innestata la discussa nuova formulazione
dell’art. 155 quinquies, I comma,
c.c., rubricato “disposizioni in favore
dei figli maggiorenni”.
Esso, inserito all’interno del capo V
(del titolo VI del libro I) dedicato allo scioglimento del matrimonio
ed alla separazione dei coniugi, ha espressamente previsto che
“il giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente
all’avente diritto”.
Posto che la prima parte del comma non pone
particolari problemi interpretativi (nella misura in cui si limita a
positivizzare un costante principio giurisprudenziale) e fermo restando
che nessun dubbio sussiste sulla esclusiva legittimazione ad agire in
giudizio del figlio maggiorenne non convivente con alcuno dei genitori,
resta da interrogarsi sulla effettiva portata innovativa della seconda
parte del citato comma, laddove si prevede il “versamento
diretto” nelle mani dell’avente diritto, con
riguardo all’ipotesi di figlio maggiorenne non
autosufficiente convivente con uno dei genitori.
Secondo una prima tesi la novella avrebbe
radicalmente capovolto il precedente regime delineatosi in via
giurisprudenziale, prevedendo il diritto esclusivo (e quindi la
“legittimazione” esclusiva ad agire in giudizio per
la) alla percezione dell’assegno del figlio maggiorenne non
autosufficiente, sicché, anche laddove il giudice della
separazione o del divorzio stabilisse il versamento nelle mani del
genitore convivente, questi non assumerebbe la veste di creditore
concorrente, ma di mero adiectus solutionis causa
previsto in via normativa.
Secondo altra tesi (pure sottesa ad alcune
pronunzie già rese da questo Tribunale) la norma in
questione attribuirebbe il diritto alla percezione
dell’assegno di mantenimento, quale regola generale, al
figlio maggiorenne (“l’assegno è versato
direttamente all’avente diritto”), e solo in
ipotesi residuali da verificare caso per caso un diritto
iure proprio al genitore convivente (“salva diversa
determinazione del giudice”).
Secondo una ulteriore tesi, poi, l’art.
155 quinquies, I comma, seconda parte, c.c. si
sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di separazione e
divorzio (ristretti ai coniugi), delle mere norme regolanti il momento
attuativo dell’obbligo di corresponsione
dell’assegno, prevedendo il versamento nelle mani
direttamente del figlio maggiorenne (“avente
diritto”), ovvero del genitore convivente laddove ravvisato
opportuno dal giudice.
La norma de qua, dunque, lungi
dall’escludere il diritto iure proprio
del genitore convivente alla percezione di un assegno a titolo di
contribuzione al mantenimento del figlio, si occuperebbe, in seno ai
giudizi di separazione e divorzio, esclusivamente delle sue
modalità attuative.
Questione processuale strettamente connessa alla
precedente, sebbene non rilevante nel caso di specie, è
quella dell’attribuzione o meno al figlio maggiorenne del
ruolo di parte eventuale dei procedimenti di separazione e divorzio,
con la correlativa ammissibilità del suo intervento, fino
alla novella per lo più escluso in ragione della
constatazione che i giudizi de quibus sono stati
strutturati dal legislatore siccome “contese
endoconiugali”.
Ebbene, laddove si reputi che l’art. 155
quiquies, I comma, seconda parte, c.c.
(norma rivolta al giudice della separazione e del divorzio), abbia
attributo al figlio maggiorenne un diritto esclusivo
all’assegno (prima tesi), ovvero anche laddove si reputi che
ciò abbia fatto solo in via generale (seconda tesi), appare
difficile negare l’ammissibilità
dell’intervento.
Laddove invece si reputi che tale norma (rivolta
al giudice della separazione e del divorzio) abbia inteso
esclusivamente regolare il diritto del coniuge/genitore convivente alla
percezione dell’assegno, prevedendo il versamento diretto al
figlio maggiorenne non autosufficiente quale modalità
alternativa di attuazione del predetto diritto (terza tesi), non
sembrerebbero emergere significative nuove ragioni per discostarsi
dalla tesi che negava l’ammissibilità
dell’intervento del figlio maggiorenne.
Questo essendo a grandi linee il panorama
giurisprudenziale e dottrinario in subiecta materia,
ritiene il Tribunale, re melius perpensa, di dovere
prestare adesione all’ultimo indirizzo illustrato per le
ragioni dappresso spiegate.
Il fondamento giuridico del diritto del coniuge
convivente alla percezione dell’assegno di contribuzione al
mantenimento del figlio maggiorenne si rinviene, a tutt’oggi,
nell’interesse patrimoniale del primo a non anticipare la
quota della prestazione gravante sull’altro coniuge (debitore
solidale ex art. 148 c.c.) e nel munus ad esso
spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al
mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio (ex
multis: Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2002, n. 4765 e diffusamente
Cass. Civ., Sez. I, 8.9.1998, n. 8868), interesse e munus che
affondano le radici nelle (immutate) disposizioni di cui agli artt. 147
e 148 c.c.,
Un tale diritto alla percezione, non solo delle
somme già spese per il mantenimento e ripetibili anche a
titolo di gestione d’affari, ma anche di quelle gravanti pro
futuro e pro quota sull’altro
genitore, si ricava, poi, indiziariamente proprio dal II comma
dell’art. 148 c.c., riguardante il concorso dei genitori
negli oneri dei figli (tanto maggiorenni quanto minorenni), ove
è previsto che il Presidente del Tribunale, in ipotesi di
inadempimento di uno dei due coniugi, possa disporre che una quota dei
redditi dell’obbligato sia versata all’altro
coniuge o a chi sopporta direttamente le spese di mantenimento della
prole.
Milita ancora in favore della tesi che qui si
sostiene la circostanza che l’art. 155 quinquies, I
comma, c.c., in ragione della sua collocazione sistematica, contiene
una norma (quella in esame) direttamente rivolta al giudice della
separazione e del divorzio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di un
coniuge di condanna dell’altro alla corresponsione di un
assegno in proprio favore, all’interno di un procedimento che
vede solo essi quali parti processuali (vedi Corte Costituzionale,
14.7.1986, n. 185).
Il giudice della separazione e del divorzio,
dunque, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore
convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà
(sussistendone i presupposti) riconoscere il diritto iure
proprio del genitore postulante, salva la facoltà
di modulare in concreto il provvedimento prevedendo un
“versamento” (terminologia, questa, che ben si
confà alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del
diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio
maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte
all’altro.
Tale impostazione non appare in alcun modo
pregiudicare il “concorrente” diritto del figlio
maggiorenne alla percezione dell’assegno di mantenimento,
posto che in capo ad esso si configura l’autonoma
facoltà di iniziare un procedimento ordinario volto al
riconoscimento di quel diritto, facoltà peraltro che, come
si è sopra rammentato, laddove esercitata, esclude la
legittimazione in capo al genitore convivente (Cass. Civ., Sez. I,
24.12.2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 16.7.1998, n. 6950; Cass.
Civ., Sez. I, 10849/1996; Cass. Civ., Sez. I, 12.3.1992, n. 3019; Cass.
Civ., Sez. I, 7.11.1981, n. 5874).
Pur consapevole della portata di certo non
strettamente ermeneutica di un ragionamento che faccia leva sugli
effetti derivanti da un’interpretazione normativa, osserva il
Collegio che siffatta impostazione ha il pregio di non stravolgere la
natura dei giudizi di separazione e di divorzio, evitandone
l’allargamento (anche in punto di impugnazioni) ad ulteriori
soggetti, il cui coinvolgimento in processi ordinariamente ad elevata
conflittualità può rivelarsi poco opportuno e
foriero di inutili strumentalizzazioni economiche e morali.
Appare, peraltro, oltremodo opportuno che il
figlio maggiorenne, pur non potendosi ritenere parte del procedimento
di separazione e divorzio, sia comunque ascoltato dal Tribunale, al
fine di avere una rappresentazione completa delle circostanze di fatto
rilevanti per la decisione.
Vale la pena di osservare, poi, che le citate
soluzioni attuative del diritto iure proprio del
coniuge convivente non si presentano, a ben vedere, nella disposizione
normativa in alcun significativo ordine preferenziale,
poiché la “diversa” decisione del
giudice (rispetto al versamento dell’assegno
all’avente diritto) non è ancorata alla
sussistenza di alcun presupposto legale, né è
definito residuale (all’uopo non sembrando bastevole la
locuzione adoperata “salvo diversa determinazione”).
Ritiene il Collegio, in via esemplificativa e
salvo l’esame del caso concreto, che la modalità
di versamento diretto nei confronti della prole sia da preferirsi
nell’ipotesi di figlio maggiorenne convivente ma non
stabilmente dimorante con il genitore (come nella classica ipotesi
dell’universitario fuori sede), ovvero in ipotesi di figlio
maggiorenne di età adulta, in quanto tale auspicabilmente
chiamando ad una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie
della famiglia, ovvero nell’ipotesi di esistenza di una
consolidata prassi in tal senso.
Così ricostruito il quadro normativo
attuale, può passarsi all’esame del caso di
specie, ove il figlio A. di 19 anni, convivente con la madre, in sede
di audizione ha dichiarato di ricevere dal padre un contributo
settimanale di € 70,00 (per complessivi € 280,00
mensili) mediante versamento su carta di credito prepagata.
La madre convivente di A. è insegnante
e gode di un reddito (anche fondiario) imponibile annuo di circa
€ 25.000,00, mentre il padre ha asserito, in sede di
interrogatorio formale, di percepire una retribuzione oscillante tra
€ 1.200,00 e 1.500,00 mensili, quale dipendente di una impresa
edile.
Il ricorrente, tuttavia, né nel
presente giudizio, né in quello di separazione (come si
evince dalla lettura della sentenza versata in atti) ha prodotto in
giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi, sebbene gravato per
legge di tale obbligo e sebbene a tanto espressamente invitato dal
giudice istruttore.
Alla luce del contegno processuale del resistente
(ed in ragione dell’impossibilità di disporre
accertamenti tributari sui redditi dello Z., cittadino, residente e
svolgente attività lavorativa in Grecia, nonché
in difetto di allegazioni concrete delle parti sulla sua possidenza di
cespiti patrimoniali) ritiene il Collegio di potere presumere una
capacità contributiva dei genitori quanto meno paritaria,
anche in ragione del non florido momento patrimoniale della resistente
(alcuni dei cui beni immobiliari sono oggetto di procedimenti
esecutivi).
Ritenuto quanto sopra ed in considerazione delle
esigenze ordinariamente connesse all’età del
figlio maggiorenne, il quale ha peraltro manifestato
l’intenzione di trasferirsi in altra regione per
intraprendere gli studi universitari, ritiene il Collegio di potere
fissare la misura del detto assegno gravante sullo Z. in €
380,00 mensili.
L’esistenza di una prassi consolidata
(sulla cui efficacia nessuno ha mosso doglianze) induce il Collegio a
stabilire il versamento diretto nelle mani del figlio maggiorenne non
autosufficiente nella misura di € 280,00 mensili (anche
mediante rate settimanali di pari importo come avvenuto sino ad ora),
ed il versamento di € 100,00 mensili nelle mani della
resistente genitore convivente, entro il giorno 5 di ogni mese e presso
il suo domicilio.
Affinché l'importo predetto rimanga
adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato
automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per
le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT a decorrere
dal mese di febbraio 2008 (indice base febbraio 2007).
La natura del processo di separazione ed i motivi
della decisione integrano giusta causa di compensazione delle spese di
lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, così decide:
a) dichiara cessati gli effetti
civili del matrimonio concordatario tra Z. C. e P. R. A.;
b) ordina all'ufficiale dello stato
civile di Castelvetrano di procedere all'annotazione della presente
sentenza nel registro degli atti di matrimonio, anno 1988, parte I, n.
1;
c) dichiara inammissibile la domanda
di P. R. A. di condanna del ricorrente al versamento di un assegno di
mantenimento in suo favore;
d) determina in € 380,00
l’assegno dovuto da Z. C. per il mantenimento del figlio
maggiorenne A. convivente con la madre, e condanna il primo al
versamento della somma di € 280,00 mensili (secondo le
modalità di cui in parte motiva) al figlio,
nonché della somma di € 100,00 alla madre
convivente entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio.
Dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato in
conformità al criterio indicato in motivazione;
e) compensa tra le parti le spese di
lite.
Così deciso in Marsala, il 26.2.2007