TRIBUNALE
DI MONZA
Sezione
IV Civile
G.U.
dott. PIERO CALABRO'
Sentenza
n° 113 / 2007 (R.G. di causa n° 12451/05)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6/26.7.2005
G.G., nella sua qualità di Consigliere Comunale, chiedeva al
Tribunale di Monza di ingiungere al COMUNE di XX il pagamento della
complessiva somma di Euro 6.132,93 oltre agli interessi ed alle spese
della procedura monitoria, a titolo di indennità di funzione
dovuta per il periodo 1.12.2001/10.6.2002.
Avverso il conseguente decreto ingiuntivo
n.3107/05, emesso dal Giudice adìto in data 16.9.2005, il
COMUNE ingiunto proponeva opposizione con atto di citazione notificato
in data 3.11.2005.
Lamentava l'
opponente:
-che, in applicazione delle norme di cui all'
art.8 del DLgs n.267/2000 ed all'
art.46 del Regolamento del Consiglio Comunale di XX, era stata
corrisposta al G., su sua richiesta, l'
indennità di funzione per la carica di Consigliere Comunale,
in sostituzione dei gettoni di presenza;
-che, peraltro,in ossequio alle norme anzidette,
l'
Amministrazione Comunale aveva determinato l'
ammontare mensile dell'
indennità (pari ad Euro 968,36) in relazione a presumibili
12,5 sedute mensili del Consiglio Comunale;
-che, avendo il G. partecipato a 50 sedute nel
periodo dal luglio 2001 all'
aprile 2002 (data di cessazione del Consiglio Comunale) in luogo delle
62,5 preventivate e indennizzate, doveva considerarsi debitore della
somma di Euro 968,36 pari all'
ammontare delle 12,5 sedute omesse.
Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale di
condanna dell'
opposto alla restituzione della anzidetta somma.
Ritualmente costituitosi in giudizio, G.G.
contestava in diritto l'
opposizione ed instava per la conferma dell'
ingiunzione.
Eccepiva, in particolare:
-che, avendo egli optato per la corresponsione
dell'
indennità di funzione in luogo dei gettoni di presenza, il
proprio credito doveva considerarsi come certo ed esigibile;
-che, inoltre, l'
indennità doveva considerarsi dovuta sino a tutto il mese di
giugno 2002, sia in forza della prorogatio del
Consiglio Comunale uscente fino all'
insediamento di quello eletto ex novo, sia in
considerazione delle funzioni svolte successivamente all'
aprile 2002.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto
opposto e precisate, come in epigrafe, le conclusioni delle parti, la
causa giunge ora all'
esame decisionale del Tribunale, in persona del G.I. con funzioni di
giudice unico.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Incontestati in giudizio i fatti, la soluzione
della presente controversia deve considerarsi inevitabilmente legata
all'
interpretazione delle norme di legge e regolamentari alla stessa
applicabili.
E' pacifico in causa che G.G., Consigliere
Comunale del COMUNE di XX nella legislatura 1997/2002, abbia optato per
la corresponsione dell'
indennità di funzione in luogo dei gettoni di presenza e che
tale indennità sia stata determinata in Euro 968,36 mensili
giusta delibera in data 29.1.2001 del Consiglio Comunale (doc.4,
fasc.opponente).
Sostiene il COMUNE di XX che, poiché il
consigliere G. ha partecipato a 50 sedute nel periodo dal luglio 2001
all'
aprile 2002 in luogo delle 62,5 preventivate ed indennizzate, non solo
non avrebbe potuto essere accolta la sua istanza monitoria (avente ad
oggetto l'
indennità per il periodo 1.12.2001/10.6.2002), ma egli
avrebbe dovuto considerarsi debitore della somma di Euro 968,36 pari
all'
ammontare delle 12,5 sedute omesse.
Reputa il giudicante che l'
opposizione sia meritevole di accoglimento.
Rilevante, ai fini della decisione, è
la norma dettata dall'
art.82 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, che così recita:
'
Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'
interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di
presenza in una indennità di funzione, sempre che tale
regime di indennità comporti per l'
ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità
di funzione per i consiglieri prevede l'
applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non
giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali'
.
E' del tutto evidente che il legislatore, nel
concedere agli enti locali facoltà di sostituire la
corresponsione dei gettoni di presenza dei consiglieri con la
erogazione di una '
indennità di funzione'
, abbia inteso introdurre metodi di computo
suscettibili non solo di razionalizzare l'
intera materia, ma anche e non secondariamente di volgerla nella
direzione di un contenimento della correlativa spesa.
Non altrimenti potrebbe trovare spiegazione l'
esplicita previsione che il regime dell'
indennità di funzione '
comporti per l'
ente pari o minori oneri finanziari'
e che debbano essere previste '
detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata
assenza dalle sedute degli organi collegiali'
.
Chiaro è, dunque, l'
intento di evitare che l'
indennità di funzione corrisponda ad una sorta di
appannaggio, sempre e comunque goduto dal consigliere comunale, anche
indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione alla
attività consiliare, in funzione della quale è
stato eletto.
Una diversa interpretazione condurrebbe ad
ipotizzare il riconoscimento del diritto all'
indennità pure a quei consiglieri che, in aperto spregio ai
doveri derivanti dal mandato popolare, non partecipino (anche
ingiustificatamente) ad alcuna attività consiliare.
Lo Statuto del Comune di XX ha richiamato la
disciplina prevista dalla predetta norma di legge (art.13, comma 7:
doc.2, fasc.opponente), mentre il Consiglio Comunale, con delibera in
data 29.1.2001 (doc.4), nel disporre in ordine alla
indennità di funzione ha approvato il nuovo articolo 46 del
Regolamento comunale che, tra l'
altro, così prevede:
'
I Consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio e
delle Commissioni permanenti e speciali alle quali sono assegnati.
Ogni assenza da tali sedute validamente
costituite, non giustificata, comporta la decurtazione pari alla misura
di un gettone di presenza come stabilito dal Consiglio Comunale'
.
Dunque, non solo è stabilito
espressamente, in relazione alla corresponsione dell'
indennità di funzione, l'
obbligo del Consigliere di partecipare '
a tutte le sedute del Consiglio'
, ma anche la conseguente decurtazione della
stessa indennità, in caso di assenza ingiustificata, in
misura pari ad un gettone di presenza.
Tale ultima previsione, atteso il vincolante
dettato di cui all'
art.82 D.Lgs. 267/2000 (laddove è disposto che il regime
dell'
indennità di funzione '
comporti per l'
ente pari o minori oneri finanziari'
), impone inevitabilmente di ritenere che la
decurtazione non possa essere mai inferiore alla misura stabilita per
il gettone di presenza (chè, altrimenti, l'
onere per l'
ente sarebbe maggiore).
Quanto al Comune di XX, la delibera del Consiglio
Comunale in data 29.1.2001 (doc.4) ha stabilito in Lire 150.000 la
misura del gettone di presenza ed in Lire 1.875.000 quella mensile
dell'
indennità di funzione : deve, perciò, ritenersi
che quest'
ultima sia stata determinata sul presupposto della partecipazione di
ciascun consigliere ad almeno 12,5 sedute mensili del Consiglio
Comunale (1.875.000 : 150.000 = 12,5).
Poiché nel periodo dal luglio 2001 all'
aprile 2002 G.G. ha pacificamente partecipato a n.50 sedute del
Consiglio Comunale in luogo delle n.62,5 teoricamente preventivate, in
applicazione della anzidette norme non v'
è dubbio che l'
indennità di funzione, complessivamente percepita nel suo
intero ammontare, debba essere decurtata in misura pari ad un gettone
di presenza per ognuna delle n.12,5 sedute non effettivamente svolte
(cioè: Lire 150.000 x 12,5 = Lire 1.875.000 = Euro 968,36).
Opinando a contrario, dovrebbe inammissibilmente
riconoscersi all'
opposto il diritto a percepire, a titolo di indennità di
funzione, importi superiori a quelli che sarebbero stati percepiti a
titolo di gettoni di presenza per le sedute che lo videro presente, in
palese ed aperto contrasto con quanto previsto dall'
art.82 del D.Lgs. n.267/2000 (maggiore essendo, ictu oculi,
per l'
ente comunale il correlativo onere finanziario).
Ne consegue che, anziché creditore del
COMUNE di XX per le somme indicate nell'
opposto decreto ingiuntivo, G.G. possa e debba essere dichiarato
debitore, in favore dell'
opponente, dell'
importo di Euro 968,36 ritualmente richiesto in via riconvenzionale.
Ciò comporterà anche l'
obbligo per l'
opposto di restituire all' opponente le somme percette a seguito della
concessa provvisoria esecuzione del decreto.
Ad abundantiam, reputa il
giudicante di dover ulteriormente rimarcare:
-l'
irrilevanza della eccezione dell'
opponente, avente ad oggetto la pretesa mancanza di una opzione del G.
quanto alla corresponsione della indennità per l'
anno 2002 (risultando l'
opposto inserito nell'
elenco di coloro che, secondo la deliberazione della Giunta Municipale
adottata in data 9.5.2002, avevano '
optato per tale compensazione'
:doc.6, fasc.opponente);
-l'
irrilevanza dell'
eccezione dell'
opposto avente ad oggetto la proposizione di nuove domande da parte
dell'
opponente (comunque superata dal tenore della presente decisione);
-l'
infondatezza delle pretese indennitarie del G. per il periodo
successivo al giorno 10.4.2002 (data di cessazione delle funzioni
ordinarie del Consiglio Comunale ex art.38 D.Lgs n.267/2000), essendo
l'
indennità di funzione ed i gettoni di presenza percepibili,
ai sensi dell'
art.82 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000, solamente in relazione alla '
partecipazione a consigli e commissioni'
e non potendo, pertanto, assimilarsi a tali
attività la dedotta celebrazione, da parte dell'
opposto, di matrimoni nel mese di maggio e nel mese di giugno dell'
anno 2002 (doc.4, fasc.G.).
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo
n.3107/05, il G. dovrà essere condannato a restituire al
COMUNE di XX la predetta somma, in aggiunta a quanto eventualmente
percetto in forza della concessa provvisoria esecuzione del
provvedimento monitorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza della
parte opposta e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza deve essere munita della
clausola di provvisoria esecutività di cui all'
art.282 CPC.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunziando sull'
opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 3.11.2005
dal COMUNE di XX nei confronti di G.G., avverso il decreto ingiuntivo
n. 3107/05 emesso in data 16.9.2005, così provvede:
1)accoglie l'
opposizione e, per l'
effetto, revoca in toto l'
opposto decreto ingiuntivo, dichiarando G.G. tenuto a restituire al
COMUNE di XX quanto eventualmente percetto in forza della concessa
provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio;
2)in accoglimento della domanda
riconvenzionale, condanna l'
opposto al pagamento, in favore del COMUNE di XX, dell'
importo di Euro 968,36 oltre agli interessi legali dalla domanda al
saldo;
3)lo condanna, altresì,
al pagamento delle spese processuali in favore del Comune opponente,
liquidate in Euro 2.446,00 (di cui Euro 150,00 per esborsi, Euro 966,00
per diritti ed Euro 1.330,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
4)dichiara la presente sentenza
provvisoriamente esecutiva.
MONZA, 23.12.2006
IL GIUDICE UNICO
(dott. Piero Calabrò)