ACCORDO/REGOLAMENTO DEL NETWORK DI DOMICILIAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA

1) Oggetto
Il presente Accordo/Regolamento del Network di domiciliazione e consulenza giuridica (di seguito "l'Accordo") regola i diritti e i doveri dell'aderente all'Accordo (di seguito "l'Aderente") e le modalità di funzionamento del Network.

2) Coordinatore
Il funzionamento del Network è garantito dalla gestione del database (di seguito "il DB") ad opera del coordinatore del Network (di seguito "il Coordinatore") ed è sua esclusiva prerogativa.
Il Coordinatore è l'avv. Michele Spadaro, con studio in 20135 Milano (MI), Via Trebbia 33.

3) Gratuità dell'adesione
L'adesione al Network (di seguito "l'Adesione") è gratuita.

4) Modalità di adesione
L'Adesione viene richiesta mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile alla pagina web http://www.studiolegalespadaro.it/network.html.
Essa prevede il conferimento dei seguenti dati (quelli obbligatori sono contrassegnati con un asterisco *):
1. cognome e nome *
2. codice fiscale *
3. partita iva *
4. città e via dove è situato lo studio *
5. recapiti telefonici e fax *
6. indirizzo e-mail *
7. contatto Msn
8. contatto Skype
9. foro iscrizione *
10. materia/e di competenza *.
Dopo aver inviato il modulo cliccando sull'apposito tasto, l'aspirante aderente riceverà un messaggio automatico che gli confermerà la ricezione della sua richiesta di Adesione da parte del sistema e che lo inviterà ad inviare all'e-mail o al fax indicati alcuni atti (giudiziari e non), lettere e/o pareri, tutti in ogni caso a discrezione dell'aspirante aderente oscurati di ogni dato personale di terzi in essi contenuto.
L'invio di tali atti, lettere e/o pareri, firmati o con indicazioni quali ad esempio timbri di cancelleria, che ne documentino l'effettivo utilizzo, allegati in formato *.doc, *.pdf, *.tif; *.bmp, *.gif, *.jpg, alla detta e-mail o trasmessi in formato cartaceo per fax, è necessario per attestare l'effettiva competenza ed esperienza dell'aspirante aderente, sia a conforto della correttezza del punteggio che gli verrà attribuito ai sensi dell'art. 20 sia a garanzia per il richiedente di cui agli artt. 13 e 15 circa la qualità del servizio offerto dal domiciliatario o consulente che verrà scelto ai sensi rispettivamente degli artt. 14 e 16.
Solo dopo il ricevimento di tali atti, lettere e/o pareri e la loro positiva verifica ad opera (e per insindacabile giudizio) del Coordinatore, quest'ultimo confermerà l'accoglimento della richiesta di Adesione.

5) Durata dell'adesione
L'Adesione ha durata a tempo indeterminato, salvo i casi di revoca di cui all'art. 21.

6) Diritti derivanti dall'adesione
L'Adesione comporta per l'Aderente il diritto alla registrazione nel DB di cui all'art. 8 dei dati da lui conferiti ai sensi dell'art. 4 e, quindi, all'inserimento del suo nominativo quale domiciliatario o consulente del Network, secondo i criteri di ordinazione dello stesso DB, specificati agli artt. 11 e 12.

7) Doveri derivanti dall'adesione
L'Adesione comporta per l'Aderente il dovere di comunicare l'accettazione (senza o con riserva) o il rifiuto della richiesta di domiciliazione di cui all'art. 13 o di consulenza di cui all'art. 15 secondo i termini e le modalità indicati rispettivamente all'art. 14 e all'art. 16.

8) Database
Il DB è custodito su apparecchiatura elettronica di proprietà del Coordinatore e sottoposto a periodici backup.
Il Coordinatore è l'unico ad avere accesso al DB.
Il DB contiene i dati conferiti dall'Aderente al momento dell'Adesione.
Esso contiene, inoltre, i seguenti dati necessari per la classificazione degli Aderenti ai sensi degli artt. 14 e 16:
1. competenza territoriale
2. competenza per materia
3. punteggio
4. numero di domiciliazioni ottenute
5. numero di consulenze ottenute
6. anzianità di adesione al Network.

9) Foro di iscrizione
Ai fini della corretta gestione del Network il foro di iscrizione indicato nel modulo di cui all'art. 4 deve coincidere con quello del distretto di tribunale in cui è ricompreso l'indirizzo dello studio dell'Aderente.
Pertanto, qualsiasi richiesta di Adesione in cui sia indicato un foro di iscrizione in cui non sia compreso l'indirizzo dello studio dell'Aderente (es: professionista che ha trasferito lo studio in un altro foro ma risulta ancora iscritto in quello di provenienza) non verrà presa in considerazione.

10) Ordinamento del database
Il DB è ordinato secondo la competenza territoriale e la competenza per materia di ciascun Aderente.

11) Competenza territoriale
Ciascun Aderente ha una zona di competenza territoriale.
Essa si definisce come la zona coincidente con la sezione staccata o centrale del tribunale nella quale l'indirizzo dello studio dell'Aderente è ricompreso; oppure, in caso di tribunale privo di sezioni staccate, come la zona coincidente con l'intero circondario del tribunale.
L'ordinamento secondo la competenza territoriale vale quale primo elemento di classificazione degli Aderenti nel caso di richiesta del servizio di domiciliazione di cui all'art. 13.

12) Competenza per materia
Ciascun Aderente può avere una o più materie di competenza.
Tale competenza viene documentata secondo le modalità di cui all'art. 4.
L'ordinamento secondo la competenza per materia vale quale primo criterio di classificazione nel caso di richiesta del servizio di consulenza di cui all'art. 15.

13) Richiesta del servizio di domiciliazione
Può avvalersi del servizio di domiciliazione qualunque legale professionista, richiedendo al Coordinatore di ricevere il nominativo di un Aderente presso il quale domiciliarsi.
La richiesta del servizio in parola viene inviata al Coordinatore:
1. per posta tradizionale (allo Studio Legale Spadaro sito in 20135 Milano (MI), Via Trebbia, 33), fax (al n. 02 99980829) o e-mail (a studio@studiolegalespadaro.it) su modulo in formato *.doc o *.pdf editabile, entrambi disponibili alla pagina web http://www.studiolegalespadaro.it/domsearch.html)
2. tramite internet su modulo disponibile alla medesima pagina.
La richiesta conterrà le seguenti informazioni obbligatorie:
1. nome e cognome, residenza e studio del richiedente
2. C.F. e P. IVA
3. recapiti telefonici, fax, e-mail
4. una breve descrizione della questione giuridica trattata nel procedimento per il quale si richiede la domiciliazione, anche ai fini di valutare la competenza per materia più appropriata quale criterio di classificazione degli Aderenti domiciliatari
5. una breve descrizione degli adempimenti richiesti all'Aderente domiciliatario sia a breve sia a lungo termine
6. indicazione del fondo spese iniziale messo a disposizione dell'Aderente domiciliatario, sul quale si calcola il compenso di cui all'art. 17 spettante al Coordinatore
7. indicazione delle modalità di erogazione dei successivi acconti in favore dell'Aderente domiciliatario
nonché, per alcuni casi particolari, e cioè:
A) nel caso di procedura civile da iniziare
1. il nome del cliente per conto del quale si inizia l'azione e della/e controparte/i, al fine di consentire agli Aderenti contattati di valutare eventuali loro situazioni di incompatibilità, della cui affermata inesistenza in questo come negli altri casi ciascuno di essi si assume la più totale responsabilità
B) nel caso di costituzione in procedura civile appena iniziata
1. i nomi delle Parti, sempre ai fini della predetta valutazione di incompatibilità
2. la sezione, il giudice, il numero di RG e la data di prima udienza, salvo che nessuno di tali dati sia oggettivamente noto al richiedente
C) nel caso di procedura civile già iniziata (caso diverso da B)
1. i nomi delle Parti, sempre ai fini della predetta valutazione di incompatibilità
2. la sezione, il giudice, il numero di RG e la data della prossima udienza, non ammesso in questo caso che il richiedente non sia in grado di fornire alcuno di questi dati
D) nel caso di procedura esecutiva da iniziare
1. il nome delle Parti, sempre ai fini della predetta valutazione di incompatibilità
2. la sezione, il giudice, il numero di RG e la data della prossima udienza (o l'indicazione del prossimo incombente)
E) nel caso di difesa in una procedura penale
1. il nome dell'assistito, sempre ai fini della predetta valutazione di incompatibilità
2. la sezione, il giudice, il numero di RG e la data di prima udienza.

14) Scelta dell'Aderente domiciliatario
Il Coordinatore, sulla base della competenza territoriale e, per quanto reso possibile dalla descrizione della questione giuridica fornita dal richiedente, sulla base della/e competenza/e per materia, classifica gli Aderenti ai fini della scelta osservando il seguente ordine:
1. zona di competenza territoriale
2. materia/e di competenza
3. punteggio, dal maggiore al minore, determinato secondo i criteri di cui all'art. 20
4. numero di domiciliazioni ottenute, dal maggiore al minore
5. anzianità di Adesione al Network, dalla più risalente alla più recente
6. sorteggio del Coordinatore.
Il Coordinatore comunica per e-mail a tutti gli Aderenti aventi competenza territoriale i dati fornitigli dal richiedente, tranne quelli identificativi del richiedente stesso.
La classificazione degli Aderenti secondo i predetti criteri vale unicamente per stabilire, in caso di accettazione simultanea della richiesta di domiciliazione da parte di più Aderenti, chi avrà la priorità nel ricevere conferma della richiesta stessa.
Ogni Aderente contattato ha 24 ore di tempo per comunicare al Coordinatore la propria accettazione (per fax) o il proprio rifiuto (per fax o e-mail) della richiesta di domiciliazione. In particolare, in caso di accettazione, l'Aderente:
1. dichiara sotto la sua personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità con alcuna delle Parti
2. dichiara sotto la sua personale responsabilità di possedere sufficiente competenza in materia da poter garantire il tipo di domiciliazione richiesta
3. dichiara di accettare il fondo spese iniziale messo a disposizione dal richiedente nonché di accettare le eventuali condizioni stabilite dal richiedente per l'erogazione dei successivi acconti.
Il rifiuto può anche non essere motivato.
L'accettazione può essere condizionata dall'Aderente a talune variazioni da apportare alle modalità economiche della domiciliazione.
Il Coordinatore comunica per e-mail al richiedente se vi sono stati accettazioni senza o con riserve o rifiuti.
Per il caso di accettazioni senza riserva, il richiedente ha l'obbligo di confermare entro le successive 24 ore per fax o e-mail al Coordinatore la propria richiesta di domiciliazione.
Per il caso di accettazioni con riserva, il richiedente ha il diritto e l'obbligo di comunicare entro le successive 24 ore per fax o e-mail al Coordinatore se accetta le variazioni proposte alle modalità economiche della domiciliazione: di tale accettazione il Coordinatore informa per e-mail gli Aderenti che hanno risposto in precedenza.
Se nel medesimo arco temporale il richiedente nulla comunica in proposito o se conferma le originarie modalità economiche della domiciliazione, il Coordinatore ne informa per e-mail i soli Aderenti che hanno risposto in precedenza accettando l'incarico senza riserve.
In entrambi i casi, l'Aderente ancora interessato ad accettare la richiesta di domiciliazione ne da conferma al Coordinatore per fax o e-mail entro le successive 24 ore, salvo che esigenze d'urgenza oggettivamente derivanti dalla domiciliazione richiesta necessitino di una conferma in termini più brevi.
Il Coordinatore dà al richiedente un preavviso per e-mail della sola accettazione definitiva della richiesta di domiciliazione.
Di seguito, ricevuto dal richiedente il fax di trasmissione della ricevuta del pagamento di cui all'art. 17, il Coordinatore, applicati i criteri di classificazione nel caso che al termine della procedura sopra descritta risulti l'accettazione di più Aderenti, comunica per e-mail i rispettivi recapiti al richiedente e all'Aderente scelto.
Durante l'intera procedura di scelta del domiciliatario e successivamente alla scelta stessa il Coordinatore è esente da qualsivoglia responsabilità derivante da negligenza, imprudenza, imperizia o inerzia reciprocamente del richiedente nei confronti dell'Aderente scelto e/o di quest'ultimo nei confronti del richiedente.

15) Richiesta del servizio di consulenza
Possono avvalersi del servizio di consulenza sia i legali professionisti sia i privati (persone fisiche o giuridiche), richiedendo al Coordinatore di ricevere il nominativo di un Aderente dal quale ricevere una consulenza per una questione giuridica afferente una determinata materia.
Nel caso di un privato, salvo quanto indicato nei paragrafi successivi di questo articolo anche riguardo ai legali professionisti:
1. se persona fisica, dovrà inviare per posta tradizionale (allo Studio Legale Spadaro sito in 20135 Milano (MI), Via Trebbia, 33) o fax (al n. 02 99980829) la fotocopia del proprio documento di identità
2. se persona giuridica, dovrà inviare, unicamente per posta tradizionale (allo Studio Legale Spadaro sito in 20135 Milano (MI), Via Trebbia, 33) stralcio autentico dello statuto o atto costitutivo o copia della delibera assembleare da cui risulti il suo nominativo quale legale rappresentante della persona giuridica nonché fotocopia del documento di identità dello stesso legale rappresentante.
La richiesta del servizio in parola riguarda la redazione di pareri, lettere o atti da parte di un Aderente versato in una o più specifiche materie.
Detta richiesta, sia da parte di un legale professionista sia da parte di un privato, viene inviata al Coordinatore:
1. per posta tradizionale (allo Studio Legale Spadaro sito in 20135 Milano (MI), Via Trebbia, 33), fax (al n. 02 99980829) o e-mail (a studio@studiolegalespadaro.it) su modulo in formato *.doc o *.pdf editabile, entrambi disponibili alla pagina web http://www.studiolegalespadaro.it/consulsearch.html)
2. tramite internet su modulo disponibile alla medesima pagina.
La richiesta conterrà le seguenti informazioni obbligatorie:
1. nome, cognome, residenza e (solo per il legale professionista) studio del richiedente
2. C.F. e (per il privato, se ne è in possesso, e per il legale professionista) P. IVA
3. recapiti telefonici, fax, e-mail
4. una breve descrizione della questione giuridica per la quale si chiede di ricevere la consulenza, anche ai fini di valutare la competenza per materia più appropriata, quale principale criterio di classificazione degli Aderenti consulenti
5. l'indicazione del cliente del legale professionista (se la consulenza è richiesta da un legale professionista) e dell'eventuale parte avversa, al fine di consentire agli Aderenti contattati di valutare eventuali loro situazioni di incompatibilità, della cui affermata inesistenza ciascuno di essi si assume la più totale responsabilità.

16) Scelta dell'Aderente consulente
Il Coordinatore, sulla base della/e competenza/e per materia, classifica gli Aderenti ai fini della scelta osservando il seguente ordine:
1. materia/e di competenza
2. compenso richiesto, dal più basso al più alto
3. punteggio, dal maggiore al minore, determinato secondo i criteri di cui all'art. 20
4. numero di consulenze ottenute, dal maggiore al minore
5. anzianità di Adesione al Network, dalla più risalente alla più recente
6. sorteggio del Coordinatore.
Il Coordinatore comunica per e-mail a tutti gli Aderenti aventi competenza per materia/e i dati fornitigli dal richiedente, tranne quelli identificativi del richiedente stesso.
La classificazione degli Aderenti secondo i predetti criteri vale unicamente per stabilire, in caso di accettazione simultanea della richiesta di consulenza da parte di più Aderenti, chi avrà la priorità nel ricevere conferma della richiesta stessa.
Ogni Aderente contattato ha 24 ore di tempo per comunicare al Coordinatore la propria accettazione (per fax) o il proprio rifiuto (per fax o e-mail) della richiesta di consulenza.
In particolare, in caso di accettazione, l'Aderente:
1. dichiara sotto la sua personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità con il richiedente o (in caso di consulenza richiesta da un legale professionista) con il cliente del legale professionista o con l'eventuale parte avversa dello stesso
2. dichiara sotto la sua personale responsabilità di possedere sufficiente competenza in materia da poter garantire il tipo di consulenza richiesta
3. dichiara il compenso a cui sarebbe disposto a rendere la consulenza richiesta, sul quale si calcola il compenso di cui all'art. 17 spettante al Coordinatore.
In caso di rifiuto, quest'ultimo può anche non essere motivato.
Il Coordinatore comunica per e-mail al richiedente se vi sono stati accettazioni o rifiuti.
Nel caso di accettazioni, inoltre, comunica le diverse indicazioni di compenso fornitegli dagli Aderenti accettanti.
Il richiedente comunica al Coordinatore entro le successive 24 ore (per fax o per e-mail) quale indicazione di compenso accetta.
Il Coordinatore ne informa per e-mail tutti gli Aderenti accettanti la cui indicazione di compenso sia inferiore o uguale a quella accettata dal richiedente.
L'Aderente ancora interessato a rendere la consulenza in base al compenso indicato ne dà conferma al Coordinatore per fax o per e-mail entro le successive 24 ore, salvo che esigenze d'urgenza oggettivamente derivanti dalla questione oggetto della consulenza richiesta necessitino di una conferma in termini più brevi.
Il Coordinatore dà al richiedente un preavviso per e-mail della sola accettazione definitiva della richiesta di consulenza.
Di seguito, a ricezione da parte del richiedente di fax di trasmissione della ricevuta del pagamento di cui all'art. 17, il Coordinatore, applicati i criteri di classificazione nel caso che al termine della procedura sopra descritta risulti l'accettazione di più Aderenti, comunica per e-mail i rispettivi recapiti al richiedente ed all'Aderente scelto.
Durante l'intera procedura di scelta del consulente e successivamente alla scelta stessa il Coordinatore è esente da qualsivoglia responsabilità derivante da negligenza, imprudenza, imperizia o inerzia reciprocamente del richiedente nei confronti dell'Aderente scelto e di quest'ultimo nei confronti del richiedente.

17) Compenso del coordinatore
Il Coordinatore ha diritto, a titolo di consulenza legale, al versamento da parte del richiedente di un compenso pari al 10% del fondo spese iniziale riconosciuto all'Aderente domiciliatario o del compenso indicato dall'Aderente consulente, domiciliatario e consulente rispettivamente scelti al termine delle procedure di cui agli artt. 14 e all'art. 16.
Tale compenso dovrà essere pagato entro le 24 ore dalla comunicazione per e-mail del Coordinatore al richiedente del preavviso della sola accettazione definitiva della richiesta di domiciliazione o consulenza, secondo le modalità comunicate dal Coordinatore al richiedente nella stessa e-mail di preavviso.

18) Feedback
Dopo ogni domiciliazione o consulenza fornita dall'Aderente scelto attraverso il Network, il richiedente ha la facoltà di inviare al Coordinatore, per fax o e-mail, una valutazione (indicata di seguito "Feedback") dell'operato di detto Aderente, che potrà essere negativa o positiva e dovrà essere sufficientemente motivata, in modo da consentire al Coordinatore di tradurla in un punteggio secondo l'art. 20.
Il richiedente che invia il Feedback è consapevole che la Sua comunicazione potrà essere richiesta in copia dall'Aderente al quale il Feedback si riferisce e non si oppone a tale trasmissione in copia; si astiene dall'inserimento di dati personali suoi o di terzi all'interno della sua comunicazione; tuttavia, nel caso che tali dati siano inseriti nella sua comunicazione, autorizza per quanto di competenza al trattamento degli stessi sia da parte del Coordinatore che dell'Aderente predetto.

19) Ottica di equa distribuzione
Al fine di consentire a ciascun Aderente di poter godere dei benefici dell'Adesione al Network, nel corso di ogni anno solare, nel limite in cui ciò sarà reso possibile dal numero delle richieste pervenute di domiciliazione e di consulenza, il Coordinatore, in deroga ai criteri di scelta sopra illustrati, cercherà (senza che ciò possa considerarsi suo impegno inderogabile) di assegnare a ciascun Aderente almeno 1 incarico di domiciliazione e di consulenza.
Qualora questo obiettivo non venga raggiunto entro la fine del primo semestre di ogni anno solare, si applicheranno senza deroghe i criteri predetti.

20) Sistema dei punteggi
A) L'Aderente con competenza documentata in:
     - 1 materia ha diritto a 1 punto
     - 2 materie ha diritto a 2,2 punti
     - 3 materia ha diritto a 3,4 punti
     - 4 materie ha diritto a 4,7 punti
     - per ogni materia in più ha diritto al punteggio precedente aumentato dell'ultimo incremento + 0,1.

B) Per ogni anno o frazione di anno di iscrizione all'Albo Avvocati ha diritto a 0,50 punti.

C) Per ciascuna materia di documentata competenza, per ogni anno di detta competenza ha diritto a 0,75 punti.

D) Per ogni domiciliazione o consulenza richiesta:
     1. per la sola richiesta, ha diritto a 0,30 punti fino alle prime 5 domiciliazioni o consulenze (a tal fine, si ricorda che la domiciliazione e la consulenza hanno due distinti punteggi)
                                    - ha diritto a 0,60 punti dalla sesta alla decima domiciliazione o consulenza
                                    - ha diritto a 1 punto dall'undicesima domiciliazione o consulenza in poi
     2. per il Feedback positivo inviato da ciascun richiedente: se del tutto positivo, ha diritto a metà del punteggio spettante per la sola richiesta della domiciliazione o consulenza
                                                                                    - se abbastanza positivo, ha diritto alla quarta parte di detto punteggio
     3. se non c'è alcun Feedback (né positivo né negativo) entro la fine di ciascun anno solare, ha diritto alla quarta parte di detto punteggio
     4. per il Feedback negativo inviato dal richiedente: se del tutto negativo, viene sottratta la metà di detto punteggio
                                                                           - se abbastanza negativo, viene sottratta la quarta parte di detto punteggio.

Ogni valutazione circa la positività o negatività (e circa l'entità dell'una o dell'altra) del Feedback inviato dal richiedente è lasciata alla discrezione del Coordinatore e non è contestabile dall'Aderente al quale tale Feedback sia riferito.
Il punteggio viene aggiornato ogni bimestre solare e solo dal momento del suo aggiornamento, comunicato dal Coordinatore per e-mail, l'Aderente potrà trarne i relativi benefici in termini di maggiori possibilità di ottenere domiciliazioni o consulenze.
Ogni Aderente ha facoltà di chiedere copia elettronica dei fax o delle e-mail eventualmente inviate da ogni richiedente al Coordinatore ai sensi dell'art. 18 e contenenti i Feedback che lo riguardano.

21) Revoca dell'adesione
L'Adesione del singolo aderente è revocabile:
     a) dal Coordinatore per e-mail, se l'Aderente, nel caso che si valga del servizio di domiciliazione o di consulenza, non adempia per almeno 3 volte nel corso del medesimo anno solare all'invito al versamento di cui all'art. 17 del compenso forfettario riconosciuto al Coordinatore rivoltogli dal Coordinatore stesso con le modalità di cui al medesimo articolo
     b) dal Coordinatore per e-mail, se l'Aderente, sempre nel caso di cui alla lettera precedente, non adempia per almeno 3 volte nel corso del medesimo anno solare al versamento del fondo spese iniziale concordato, secondo le modalità di cui all'art. 13, con il domiciliatario scelto dal Coordinatore secondo l'art. 14, oppure non adempia per almeno 3 volte nel corso del medesimo anno solare al versamento del compenso indicatogli (e da lui accettato), secondo le modalità di cui all'art. 16, dal consulente scelto dal Coordinatore secondo il medesimo articolo
     c) dall'Aderente, in qualsiasi momento, con sua comunicazione al Coordinatore inviata con ogni mezzo scritto (posta tradizionale, fax, e-mail).
Ai fini dell'accertamento del caso di cui alla lettera a), farà fede, fino a prova contraria, ogni dichiarazione o attestazione negativa proveniente dal Coordinatore.
Ai fini dell'accertamento del caso di cui alla lettera b), farà fede, fino a prova contraria, ogni dichiarazione o attestazione negativa proveniente dal domiciliatario il cui fondo spese iniziale risulti non essere stato versato nei termini liberamente concordati fra richiedente e domiciliatario, o proveniente dal consulente il cui compenso risulti non essere stato versato nei termini indicati da quest'ultimo al richiedente.
La revoca dell'Adesione per uno dei motivi di cui alle precedenti lettere non estingue le obbligazioni pecuniarie eventualmente ancora a carico dell'Aderente che abbia richiesto la domiciliazione o consulenza, nei confronti del Coordinatore.

22) Foro competente e legislazione applicabile
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Accordo si fa esclusivo riferimento all'Ordinamento Giuridico Italiano.

Il presente Accordo/Regolamento è coperto da diritto d'autore. Ogni citazione deve essere preventivamente ammessa dall'avv. Michele Spadaro.