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ACCORDO/REGOLAMENTO DEL NETWORK DI DOMICILIAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA
1) Oggetto
Il
presente Accordo/Regolamento del Network di domiciliazione e
consulenza giuridica (di seguito "l'Accordo") regola i diritti e i doveri
dell'aderente all'Accordo (di seguito "l'Aderente") e le modalità di
funzionamento del Network.
2) Coordinatore
Il
funzionamento del Network è garantito dalla gestione del database (di seguito
"il DB") ad opera del coordinatore del Network (di seguito "il Coordinatore") ed
è sua esclusiva prerogativa.
Il
Coordinatore è l'avv. Michele Spadaro, con studio in 20135 Milano (MI), Via
Trebbia 33.
3) Gratuità dell'adesione
L'adesione al Network (di seguito "l'Adesione") è gratuita.
4) Modalità di adesione
L'Adesione viene richiesta mediante compilazione dell'apposito modulo
disponibile alla pagina web
http://www.studiolegalespadaro.it/network.html.
Essa prevede il conferimento dei seguenti dati (quelli obbligatori sono
contrassegnati con un asterisco *):
1. cognome e nome * 2. codice fiscale * 3. partita iva *
4. città e via dove è situato lo studio *
5. recapiti telefonici e fax * 6. indirizzo e-mail * 7. contatto Msn
8. contatto Skype
9. foro iscrizione * 10. materia/e di competenza *.
Dopo aver inviato il modulo cliccando sull'apposito tasto, l'aspirante aderente
riceverà un messaggio automatico che gli confermerà la ricezione della sua
richiesta di Adesione da parte del sistema e che lo inviterà ad inviare
all'e-mail o al fax indicati alcuni atti (giudiziari e non), lettere e/o pareri,
tutti in ogni caso a discrezione dell'aspirante aderente oscurati di ogni dato
personale di terzi in essi contenuto.
L'invio di tali atti, lettere e/o pareri, firmati o con indicazioni quali ad
esempio timbri di cancelleria, che ne documentino l'effettivo utilizzo, allegati
in formato *.doc, *.pdf, *.tif; *.bmp, *.gif, *.jpg, alla detta e-mail o
trasmessi in formato cartaceo per fax, è necessario per attestare l'effettiva
competenza ed esperienza dell'aspirante aderente, sia a conforto della
correttezza del punteggio che gli verrà attribuito ai sensi dell'art. 20 sia a
garanzia per il richiedente di cui agli artt. 13 e 15 circa la qualità del
servizio offerto dal domiciliatario o consulente che verrà scelto ai sensi
rispettivamente degli artt. 14 e 16.
Solo dopo il ricevimento di tali atti, lettere e/o pareri e la loro positiva
verifica ad opera (e per insindacabile giudizio) del Coordinatore, quest'ultimo
confermerà l'accoglimento della richiesta di Adesione.
5) Durata dell'adesione
L'Adesione ha durata a tempo indeterminato, salvo i casi di revoca di cui
all'art. 21.
6) Diritti derivanti dall'adesione
L'Adesione comporta per l'Aderente il diritto alla registrazione nel DB di cui
all'art. 8 dei dati da lui conferiti ai sensi dell'art. 4 e, quindi,
all'inserimento del suo nominativo quale domiciliatario o consulente del
Network, secondo i criteri di ordinazione dello stesso DB, specificati agli
artt. 11 e 12.
7) Doveri derivanti dall'adesione
L'Adesione comporta per l'Aderente il dovere di comunicare l'accettazione (senza
o con riserva) o il rifiuto della richiesta di domiciliazione di cui all'art. 13
o di consulenza di cui all'art. 15 secondo i termini e le modalità indicati
rispettivamente all'art. 14 e all'art. 16.
8) Database
Il
DB è custodito su apparecchiatura elettronica di proprietà del Coordinatore e
sottoposto a periodici backup.
Il
Coordinatore è l'unico ad avere accesso al DB.
Il
DB contiene i dati conferiti dall'Aderente al momento dell'Adesione.
Esso contiene, inoltre, i seguenti dati necessari per la classificazione degli
Aderenti ai sensi degli artt. 14 e 16:
1. competenza territoriale 2. competenza per materia 3.
punteggio 4. numero di domiciliazioni ottenute 5. numero di
consulenze ottenute 6.
anzianità di adesione al Network.
9) Foro di iscrizione
Ai
fini della corretta gestione del Network il foro di iscrizione indicato nel
modulo di cui all'art. 4 deve coincidere con quello del distretto di tribunale
in cui è ricompreso l'indirizzo dello studio dell'Aderente.
Pertanto, qualsiasi richiesta di Adesione in cui sia indicato un foro di
iscrizione in cui non sia compreso l'indirizzo dello studio dell'Aderente (es:
professionista che ha trasferito lo studio in un altro foro ma risulta ancora
iscritto in quello di provenienza) non verrà presa in considerazione.
10) Ordinamento del database
Il
DB è ordinato secondo la competenza territoriale e la competenza per materia di
ciascun Aderente.
11) Competenza territoriale
Ciascun Aderente ha una zona di competenza territoriale.
Essa si definisce come la zona coincidente con la sezione staccata o centrale
del tribunale nella quale l'indirizzo dello studio dell'Aderente è ricompreso;
oppure, in caso di tribunale privo di sezioni staccate, come la zona coincidente
con l'intero circondario del tribunale.
L'ordinamento secondo la competenza territoriale vale quale primo elemento di
classificazione degli Aderenti nel caso di richiesta del servizio di
domiciliazione di cui all'art. 13.
12) Competenza per materia
Ciascun Aderente può avere una o più materie di competenza.
Tale competenza viene documentata secondo le modalità di cui all'art. 4.
L'ordinamento secondo la competenza per materia vale quale primo criterio di
classificazione nel caso di richiesta del servizio di consulenza di cui all'art.
15.
13) Richiesta del servizio di domiciliazione Può
avvalersi del servizio di domiciliazione qualunque legale professionista,
richiedendo al Coordinatore di ricevere il nominativo di un Aderente presso il
quale domiciliarsi. La
richiesta del servizio in parola viene inviata al Coordinatore:
1. per posta tradizionale (allo Studio Legale Spadaro sito in 20135 Milano
(MI), Via Trebbia, 33), fax (al n. 02 99980829) o e-mail (a
studio@studiolegalespadaro.it) su modulo in formato *.doc o *.pdf
editabile, entrambi disponibili alla pagina web
http://www.studiolegalespadaro.it/domsearch.html)
2. tramite internet su modulo disponibile alla medesima pagina. La
richiesta conterrà le seguenti informazioni obbligatorie:
1. nome e cognome, residenza e studio del richiedente 2. C.F. e
P. IVA 3. recapiti telefonici, fax, e-mail 4. una breve descrizione
della questione giuridica trattata nel
procedimento per il quale si richiede la domiciliazione, anche ai fini di
valutare la competenza per materia più appropriata quale criterio di
classificazione degli Aderenti domiciliatari 5. una breve descrizione degli adempimenti richiesti all'Aderente domiciliatario
sia a breve sia a lungo termine 6. indicazione del fondo spese iniziale messo a disposizione dell'Aderente domiciliatario, sul quale si calcola il compenso di cui all'art. 17 spettante al
Coordinatore 7. indicazione delle modalità di erogazione dei successivi acconti
in favore dell'Aderente domiciliatario
nonché, per alcuni casi particolari, e cioè:
A) nel caso di procedura civile da iniziare
1. il nome del cliente per conto del quale si inizia l'azione e della/e
controparte/i, al fine di consentire agli Aderenti contattati di valutare
eventuali loro situazioni di incompatibilità, della cui affermata inesistenza in
questo come negli altri casi ciascuno di essi si assume la più totale
responsabilità
B) nel caso di costituzione in procedura civile appena iniziata
1. i nomi delle Parti, sempre ai fini della predetta valutazione di
incompatibilità
2. la sezione, il giudice, il numero di RG e la data di prima udienza, salvo
che nessuno di tali dati sia oggettivamente noto al richiedente
C) nel caso di procedura civile già iniziata (caso diverso da B)
1. i nomi delle Parti, sempre ai fini della predetta valutazione di
incompatibilità
2. la sezione, il giudice, il numero di RG e la data della prossima udienza,
non ammesso in questo caso che il richiedente non sia in grado di fornire alcuno
di questi dati
D) nel caso di procedura esecutiva da iniziare
1. il nome delle Parti, sempre ai fini della predetta valutazione di
incompatibilità
2. la sezione, il giudice, il numero di RG e la data della prossima udienza
(o l'indicazione del prossimo incombente)
E) nel caso di difesa in una procedura penale
1. il nome dell'assistito, sempre ai fini della predetta valutazione di
incompatibilità
2. la sezione, il giudice, il numero di RG e la data di prima udienza.
14) Scelta dell'Aderente domiciliatario Il
Coordinatore, sulla base della competenza territoriale e, per quanto reso
possibile dalla descrizione della questione giuridica fornita dal richiedente,
sulla base della/e competenza/e per materia, classifica gli Aderenti ai fini
della scelta osservando il seguente ordine:
1. zona di competenza territoriale
2. materia/e di competenza
3. punteggio, dal maggiore al minore, determinato secondo i criteri di cui
all'art. 20
4. numero di domiciliazioni ottenute, dal maggiore al minore
5. anzianità di Adesione al Network, dalla più risalente alla più recente
6. sorteggio del Coordinatore. Il
Coordinatore comunica per e-mail a tutti gli Aderenti aventi competenza
territoriale i dati fornitigli dal richiedente, tranne quelli identificativi del
richiedente stesso. La
classificazione degli Aderenti secondo i predetti criteri vale unicamente per
stabilire, in caso di accettazione simultanea della richiesta di domiciliazione
da parte di più Aderenti, chi avrà la priorità nel ricevere conferma della
richiesta stessa.
Ogni Aderente contattato ha 24 ore di tempo per comunicare al Coordinatore la
propria accettazione (per fax) o il proprio rifiuto (per fax o e-mail) della
richiesta di domiciliazione. In particolare, in caso di accettazione,
l'Aderente:
1. dichiara sotto la sua personale responsabilità di non versare in alcuna
situazione di incompatibilità con alcuna delle Parti
2. dichiara sotto la sua personale responsabilità di possedere sufficiente
competenza in materia da poter garantire il tipo di domiciliazione richiesta
3. dichiara di accettare il fondo spese iniziale messo a disposizione dal
richiedente nonché di accettare le eventuali condizioni stabilite dal
richiedente per l'erogazione dei successivi acconti. Il
rifiuto può anche non essere motivato.
L'accettazione può essere condizionata dall'Aderente a talune variazioni da
apportare alle modalità economiche della domiciliazione. Il
Coordinatore comunica per e-mail al richiedente se vi sono stati accettazioni
senza o con riserve o rifiuti. Per
il caso di accettazioni senza riserva, il richiedente ha l'obbligo di confermare
entro le successive 24 ore per fax o e-mail al Coordinatore la propria richiesta
di domiciliazione. Per
il caso di accettazioni con riserva, il richiedente ha il diritto e l'obbligo di
comunicare entro le successive 24 ore per fax o e-mail al Coordinatore se
accetta le variazioni proposte alle modalità economiche della domiciliazione: di
tale accettazione il Coordinatore informa per e-mail gli Aderenti che hanno
risposto in precedenza. Se
nel medesimo arco temporale il richiedente nulla comunica in proposito o se
conferma le originarie modalità economiche della domiciliazione, il Coordinatore
ne informa per e-mail i soli Aderenti che hanno risposto in precedenza
accettando l'incarico senza riserve. In
entrambi i casi, l'Aderente ancora interessato ad accettare la richiesta di
domiciliazione ne da conferma al Coordinatore per fax o e-mail entro le
successive 24 ore, salvo che esigenze d'urgenza oggettivamente derivanti dalla
domiciliazione richiesta necessitino di una conferma in termini più brevi. Il
Coordinatore dà al richiedente un preavviso per e-mail della sola accettazione
definitiva della richiesta di domiciliazione. Di
seguito, ricevuto dal richiedente il fax di trasmissione della ricevuta del
pagamento di cui all'art. 17, il Coordinatore, applicati i criteri di
classificazione nel caso che al termine della procedura sopra descritta risulti
l'accettazione di più Aderenti, comunica per e-mail i rispettivi recapiti al
richiedente e all'Aderente scelto.
Durante l'intera procedura di scelta del domiciliatario e successivamente alla
scelta stessa il Coordinatore è esente da qualsivoglia responsabilità derivante
da negligenza, imprudenza, imperizia o inerzia reciprocamente del richiedente
nei confronti dell'Aderente scelto e/o di quest'ultimo nei confronti del
richiedente.
15) Richiesta del servizio di consulenza
Possono avvalersi del servizio di consulenza sia i legali professionisti sia i
privati (persone fisiche o giuridiche), richiedendo al Coordinatore di ricevere
il nominativo di un Aderente dal quale ricevere una consulenza per una questione
giuridica afferente una determinata materia. Nel
caso di un privato, salvo quanto indicato nei paragrafi successivi di questo
articolo anche riguardo ai legali professionisti:
1. se persona fisica, dovrà inviare per posta tradizionale (allo Studio
Legale Spadaro sito in 20135 Milano (MI), Via Trebbia, 33) o fax (al n. 02
99980829) la fotocopia del proprio documento di identità
2. se persona giuridica, dovrà inviare, unicamente per posta tradizionale
(allo Studio Legale Spadaro sito in 20135 Milano (MI), Via Trebbia, 33) stralcio
autentico dello statuto o atto costitutivo o copia della delibera assembleare da
cui risulti il suo nominativo quale legale rappresentante della persona
giuridica nonché fotocopia del documento di identità dello stesso legale
rappresentante. La
richiesta del servizio in parola riguarda la redazione di pareri, lettere o atti
da parte di un Aderente versato in una o più specifiche materie.
Detta richiesta, sia da parte di un legale professionista sia da parte di un
privato, viene inviata al Coordinatore:
1. per posta tradizionale (allo Studio Legale Spadaro sito in 20135 Milano
(MI), Via Trebbia, 33), fax (al n. 02 99980829) o e-mail (a
studio@studiolegalespadaro.it) su modulo in formato *.doc o *.pdf
editabile, entrambi disponibili alla pagina web
http://www.studiolegalespadaro.it/consulsearch.html)
2. tramite internet su modulo disponibile alla medesima pagina. La
richiesta conterrà le seguenti informazioni obbligatorie:
1. nome, cognome, residenza e (solo per il legale professionista) studio
del richiedente
2. C.F. e (per il privato, se ne è in possesso, e per il legale
professionista) P. IVA
3. recapiti telefonici, fax, e-mail
4. una breve descrizione della questione giuridica per la quale si chiede
di ricevere la consulenza, anche ai fini di valutare la competenza per materia
più appropriata, quale principale criterio di classificazione degli Aderenti
consulenti
5. l'indicazione del cliente del legale professionista (se la consulenza è
richiesta da un legale professionista) e dell'eventuale parte avversa, al fine
di consentire agli Aderenti contattati di valutare eventuali loro situazioni di
incompatibilità, della cui affermata inesistenza ciascuno di essi si assume la
più totale responsabilità.
16) Scelta dell'Aderente consulente Il
Coordinatore, sulla base della/e competenza/e per materia, classifica gli
Aderenti ai fini della scelta osservando il seguente ordine:
1. materia/e di competenza
2. compenso richiesto, dal più basso al più alto
3. punteggio, dal maggiore al minore, determinato secondo i criteri di cui
all'art. 20
4. numero di consulenze ottenute, dal maggiore al minore
5. anzianità di Adesione al Network, dalla più risalente alla più recente
6. sorteggio del Coordinatore. Il
Coordinatore comunica per e-mail a tutti gli Aderenti aventi competenza per
materia/e i dati fornitigli dal richiedente, tranne quelli identificativi del
richiedente stesso. La
classificazione degli Aderenti secondo i predetti criteri vale unicamente per
stabilire, in caso di accettazione simultanea della richiesta di consulenza da
parte di più Aderenti, chi avrà la priorità nel ricevere conferma della
richiesta stessa.
Ogni Aderente contattato ha 24 ore di tempo per comunicare al Coordinatore la
propria accettazione (per fax) o il proprio rifiuto (per fax o e-mail) della
richiesta di consulenza. In
particolare, in caso di accettazione, l'Aderente:
1. dichiara sotto la sua personale responsabilità di non versare in alcuna
situazione di incompatibilità con il richiedente o (in caso di consulenza
richiesta da un legale professionista) con il cliente del legale professionista
o con l'eventuale parte avversa dello stesso
2. dichiara sotto la sua personale responsabilità di possedere sufficiente
competenza in materia da poter garantire il tipo di consulenza richiesta
3. dichiara il compenso a cui sarebbe disposto a rendere la consulenza
richiesta, sul quale si calcola il compenso di cui all'art. 17 spettante al
Coordinatore. In
caso di rifiuto, quest'ultimo può anche non essere motivato. Il
Coordinatore comunica per e-mail al richiedente se vi sono stati accettazioni o
rifiuti. Nel
caso di accettazioni, inoltre, comunica le diverse indicazioni di compenso
fornitegli dagli Aderenti accettanti. Il
richiedente comunica al Coordinatore entro le successive 24 ore (per fax o per
e-mail) quale indicazione di compenso accetta. Il
Coordinatore ne informa per e-mail tutti gli Aderenti accettanti la cui
indicazione di compenso sia inferiore o uguale a quella accettata dal
richiedente.
L'Aderente ancora interessato a rendere la consulenza in base al compenso
indicato ne dà conferma al Coordinatore per fax o per e-mail entro le successive
24 ore, salvo che esigenze d'urgenza oggettivamente derivanti dalla questione
oggetto della consulenza richiesta necessitino di una conferma in termini più
brevi. Il
Coordinatore dà al richiedente un preavviso per e-mail della sola accettazione
definitiva della richiesta di consulenza. Di
seguito, a ricezione da parte del richiedente di fax di trasmissione della
ricevuta del pagamento di cui all'art. 17, il Coordinatore, applicati i criteri
di classificazione nel caso che al termine della procedura sopra descritta
risulti l'accettazione di più Aderenti, comunica per e-mail i rispettivi
recapiti al richiedente ed all'Aderente scelto.
Durante l'intera procedura di scelta del consulente e successivamente alla
scelta stessa il Coordinatore è esente da qualsivoglia responsabilità derivante
da negligenza, imprudenza, imperizia o inerzia reciprocamente del richiedente
nei confronti dell'Aderente scelto e di quest'ultimo nei confronti del
richiedente.
17) Compenso del coordinatore Il
Coordinatore ha diritto, a titolo di consulenza legale, al versamento da parte del richiedente di un compenso
pari al 10% del fondo spese iniziale riconosciuto all'Aderente domiciliatario o
del compenso indicato dall'Aderente consulente, domiciliatario e consulente
rispettivamente scelti al termine delle procedure di cui agli artt. 14 e
all'art. 16.
Tale compenso dovrà essere pagato entro le 24 ore dalla comunicazione per e-mail
del Coordinatore al richiedente del preavviso della sola accettazione definitiva
della richiesta di domiciliazione o consulenza, secondo le modalità comunicate
dal Coordinatore al richiedente nella stessa e-mail di preavviso.
18) Feedback
Dopo ogni domiciliazione o consulenza fornita dall'Aderente scelto attraverso il
Network, il richiedente ha la facoltà di inviare al Coordinatore, per fax o
e-mail, una valutazione (indicata di seguito "Feedback") dell'operato di detto
Aderente, che potrà essere negativa o positiva e dovrà essere sufficientemente
motivata, in modo da consentire al Coordinatore di tradurla in un punteggio
secondo l'art. 20. Il
richiedente che invia il Feedback è consapevole che la Sua comunicazione potrà
essere richiesta in copia dall'Aderente al quale il Feedback si riferisce e non
si oppone a tale trasmissione in copia; si astiene dall'inserimento di dati
personali suoi o di terzi all'interno della sua comunicazione; tuttavia, nel
caso che tali dati siano inseriti nella sua comunicazione, autorizza per quanto
di competenza al trattamento degli stessi sia da parte del Coordinatore che
dell'Aderente predetto.
19) Ottica di equa distribuzione Al
fine di consentire a ciascun Aderente di poter godere dei benefici dell'Adesione
al Network, nel corso di ogni anno solare, nel limite in cui ciò sarà reso
possibile dal numero delle richieste pervenute di domiciliazione e di
consulenza, il Coordinatore, in deroga ai criteri di scelta sopra illustrati,
cercherà (senza che ciò possa considerarsi suo impegno inderogabile) di
assegnare a ciascun Aderente almeno 1 incarico di domiciliazione e di
consulenza.
Qualora questo obiettivo non venga raggiunto entro la fine del primo semestre di
ogni anno solare, si applicheranno senza deroghe i criteri predetti.
20) Sistema dei punteggi
A) L'Aderente con competenza documentata in:
- 1 materia ha diritto a 1 punto
- 2 materie ha diritto a 2,2 punti
- 3 materia ha diritto a 3,4 punti
- 4 materie ha diritto a 4,7 punti
- per ogni materia in più ha diritto al punteggio precedente aumentato
dell'ultimo incremento + 0,1.
B) Per ogni anno o frazione di anno di iscrizione
all'Albo Avvocati ha diritto a 0,50 punti.
C) Per ciascuna materia di documentata competenza, per ogni anno di detta
competenza ha diritto a 0,75 punti.
D) Per ogni domiciliazione o consulenza richiesta:
1. per la sola richiesta, ha diritto a 0,30 punti fino alle prime 5
domiciliazioni o consulenze (a tal fine, si ricorda che la domiciliazione e la
consulenza hanno due distinti punteggi)
- ha diritto a 0,60 punti dalla sesta alla decima domiciliazione
o consulenza
- ha diritto a 1 punto dall'undicesima domiciliazione
o consulenza in poi
2. per il Feedback positivo inviato da ciascun richiedente: se del tutto
positivo, ha diritto a metà del punteggio spettante per la sola richiesta della
domiciliazione o consulenza
- se abbastanza positivo, ha diritto alla quarta parte di detto punteggio
3. se non c'è alcun Feedback (né positivo né negativo)
entro la fine di ciascun anno solare, ha diritto alla quarta parte di detto
punteggio
4. per il Feedback negativo inviato dal richiedente: se
del tutto negativo, viene sottratta la metà di detto punteggio
- se abbastanza negativo, viene sottratta la quarta parte di detto
punteggio.
Ogni valutazione circa la positività o negatività (e circa l'entità
dell'una o dell'altra) del Feedback inviato dal richiedente è lasciata alla
discrezione del Coordinatore e non è contestabile dall'Aderente al quale tale
Feedback sia riferito.
Il punteggio viene aggiornato ogni bimestre solare e solo dal momento del
suo aggiornamento, comunicato dal Coordinatore per e-mail, l'Aderente potrà
trarne i relativi benefici in termini di maggiori possibilità di ottenere
domiciliazioni o consulenze.
Ogni Aderente ha facoltà di chiedere copia elettronica dei fax o delle
e-mail eventualmente inviate da ogni richiedente al Coordinatore ai sensi
dell'art. 18 e contenenti i Feedback che lo riguardano.
21) Revoca dell'adesione
L'Adesione del singolo aderente è revocabile:
a) dal Coordinatore per e-mail, se l'Aderente, nel caso che si valga del
servizio di domiciliazione o di consulenza, non adempia per almeno 3 volte nel
corso del medesimo anno solare all'invito al versamento di cui all'art. 17 del
compenso forfettario riconosciuto al Coordinatore rivoltogli dal Coordinatore
stesso con le modalità di cui al medesimo articolo
b) dal Coordinatore per e-mail, se l'Aderente, sempre nel caso di cui alla
lettera precedente, non adempia per almeno 3 volte nel corso del medesimo anno
solare al versamento del fondo spese iniziale concordato, secondo le modalità di
cui all'art. 13, con il domiciliatario scelto dal Coordinatore secondo l'art.
14, oppure non adempia per almeno 3 volte nel corso del medesimo anno solare al
versamento del compenso indicatogli (e da lui accettato), secondo le modalità di
cui all'art. 16, dal consulente scelto dal Coordinatore secondo il medesimo
articolo
c) dall'Aderente, in qualsiasi momento, con sua comunicazione al
Coordinatore inviata con ogni mezzo scritto (posta tradizionale, fax, e-mail). Ai
fini dell'accertamento del caso di cui alla lettera a), farà fede, fino a prova
contraria, ogni dichiarazione o attestazione negativa proveniente dal
Coordinatore. Ai
fini dell'accertamento del caso di cui alla lettera b), farà fede, fino a prova
contraria, ogni dichiarazione o attestazione negativa proveniente dal
domiciliatario il cui fondo spese iniziale risulti non essere stato versato nei
termini liberamente concordati fra richiedente e domiciliatario, o proveniente
dal consulente il cui compenso risulti non essere stato versato nei termini
indicati da quest'ultimo al richiedente. La
revoca dell'Adesione per uno dei motivi di cui alle precedenti lettere non
estingue le obbligazioni pecuniarie eventualmente ancora a carico dell'Aderente
che abbia richiesto la domiciliazione o consulenza, nei confronti del
Coordinatore.
22) Foro competente e legislazione applicabile
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Accordo si fa esclusivo riferimento all'Ordinamento
Giuridico Italiano.Il presente Accordo/Regolamento è coperto da diritto
d'autore. Ogni citazione deve essere preventivamente ammessa dall'avv. Michele
Spadaro. |