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      DOTTRINA
- INTERDIZIONE E
INABILITAZIONE
      
      
      
L'inabilitazione: casi
      
      
      
        
          
            L'art. 415 del codice civile
stabilisce quali sono le persono che possono essere inabilitate:
            
            
            
              - il maggiore di età infermo
di mente, lo stato del quale non è talmente grave
da far luogo all'interdizione;
              
 
              - coloro che, per prodigalità
o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti,
espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici;
              
 
              - il sordomuto e il cieco dalla nascita
o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione
sufficiente quando risulta che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi, salva la possibilità, per i
casi più gravi, di ricorrere all'interdizione.
              
 
            
            
             
            
            
            
             
            
            
            
            
            
            
              
                
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