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DOTTRINA - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
L'inabilitazione: casi
L'art. 415 del codice civile stabilisce quali sono le persono che possono essere inabilitate:
  1. il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione;
  2. coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici;
  3. il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, salva la possibilità, per i casi più gravi, di ricorrere all'interdizione.

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