Il giudice tutelare
può rimuovere dall'ufficio il tutore qualora egli (art. 384
c.c.):
            
            
            
              - si sia reso colpevole di negligenza,
              
 
              - abbia abusato dei suoi poteri,
              
 
              - o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di
essi,
              
 
              - sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti
anche estranei alla tutela,
              
 
              - ovvero sia divenuto insolvente.
              
 
            
            
             
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo
sentito o citato, può tuttavia sospenderlo dall'esercizio
della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
            
            
            Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare
subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi
il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare per
l'approvazione.
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
                
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