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DOTTRINA - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Divieto di affitto di manodopera
Le nuove regole prevedono esplicitamente le ipotesi in cui le imprese non potranno assolutamente far ricorso alla somministrazione di manodopera (c.d. affitto di manodopera).

È sancito in particolare il divieto:

  1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento d'integrazione salariale;
  3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
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