HOME PAGE  ::
 

DOTTRINA - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Prestazioni occasionali e contratti a progetto
L'art. 61 comma 2 D. Lgs. N. 276 /2003 ha espressamente escluso dal campo di disciplina del lavoro a progetto, le prestazioni occasionali.
  1. di durata non superiore a 30 giorni nell'anno solare e
  2. con compenso non superiore a 5.000 euro nell'anno solare,
  3. con lo stesso committente.
Questa esclusione ha rilievo solo ai fini civilistici, in quanto dal punto di vista fiscale si tratta sempre di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che deve svolgersi nell'ambito del coordinamento e continuità della prestazione. Pertanto, i compensi derivanti da queste tipologie di prestazioni di collaborazioni occasionali si ritiene debbano essere sempre assimilati al reddito di lavoro dipendente e rientrano, quindi, nella disciplina prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c-bis del TUIR.
lavoro e previdenza, indietro lavoro e previdenza, avanti
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa può essere richiesta la consulenza legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.

Sito realizzato in ottemperanza al Codice Deontologico Forense. Lo Studio Legale Spadaro si impegna a fornire prestazioni e servizi di natura legale nel pieno rispetto delle norme deontologiche ed in conformità alle tariffe forensi vigenti.