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L'art. 2118 c.c. prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l'obbligo di concedere alla controparte un termine di preavviso.
In mancanza di tale termine di preavviso il recedente deve corrispondere alla controparte un'indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso, previo consenso della parte receduta.
Quest’ultima indennità (indennità sostitutiva di preavviso) ha natura risarcitoria e non retributiva, sebbene sia commisurata all’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo suddetto.
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