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L'assegno pari ad euro 1.000, di cui all' articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge ( l. 24 novembre 2003 n. 326, pubblicata sulla G.U. n.274 del 25.11.2003 - S.O. n. 181), è concesso per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, che sia secondo od ulteriore per ordine di nascita. Lo stesso assegno è concesso per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. In caso di parto gemellare o plurigemellare, l'assegno è concesso per ogni figlio secondo od ulteriore.
Ai fini dell'ottenimento dell'assegno la madre del bambino deve:
- essere cittadina italiana o comunitaria;
- essere residente in Italia al momento del parto del bambino ovvero al momento dell'adozione.
Il Comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione anagrafica del nuovo nato o adottato, provvede a verificare il possesso dei suddetti requisiti e a trasmettere le necessarie informazioni all'INPS ai fini dell'erogazione dell'assegno. Per l'erogazione dell'assegno per il secondo figlio (aggiornamento del 23 marzo 2004).
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