Commette il reato di ingiuria
(art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona
presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a € 516,46.
Commette invece il reato di diffamazione
(art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della
persona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino
ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia
(art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela,
richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta
all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia
l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un
reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico
di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena
è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di
aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario
che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa
dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale
procedimento si avvii.
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