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DOTTRINA - RISARCIMENTO DANNI
Inabilità temporanea ed invalidità permanente
L'inabilità temporanea é rappresentata dalla durata della malattia, cioé dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l'attività ordinaria.
Durante tale arco di tempo, il danneggiato ha diritto ad essere risarcito sia del danno per lucro cessante che del danno biologico.

L'invalidità permanente é costituita invece dalla diminuzione della capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico, e liquidata altresì quale danno specifico lavorativo qualora la lesione abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del soggetto, riducendone conseguente-mente il reddito.

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