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DOTTRINA - RISARCIMENTO DANNI
CID: definizione
Il CID è il modello di constatazione amichevole di incidente previsto dalla Convenzione per l'indennizzo diretto, che viene redatto e sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei due veicoli coinvolti e con il quale costoro rinunciano alla procedura di liquidazione prevista dall'art. 3 della L. 39/77.

La Convenzione per l'indennizzo diretto, che è applicabile ove il sinistro avvenga con danno ai soli veicoli, ha come scopo fondamentale quello di accelerare la liquidazione dei sinistri con danni a cose causati da collisione tra due veicoli a motore, agevolando il conseguimento del relativo risarcimento da parte del danneggiato che sia in tutto o in parte incolpevole.

Il principio della Convenzione è rappresentato dall'obbligo che ogni impresa partecipante assume di provvedere, in tempi rigorosamente predeterminati, al risarcimento dei danni subiti da un proprio assicurato per la responsabilità civile auto, in conseguenza di un sinistro che sia imputabile, in tutto o in parte, ad un soggetto assicurato per lo stesso rischio presso altra impresa partecipante.

Ciascuna impresa che aderisca alla Convenzione agisce come mandataria di ogni altra, versando ai propri assicurati il risarcimento dovuto in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del responsabile, che resta obbligata al rimborso della somma erogata.

Ai fini dell'applicazione della procedura prevista dalla Convenzione, presupposto necessario è che si tratti di sinistro da circolazione stradale dovuto a collisione di non più di due veicoli a motore, entrambi identificati, soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche, assicurati presso una delle imprese partecipanti al consorzio, esclusi i ciclomotori e le macchine agricole.

Ai fini dell'applicazione della procedura prevista dalla Convenzione è altresì necessario che dalla collisione dei veicoli siano derivati danni ai soli veicoli o ad uno di essi, con esclusione di qualsiasi danno alla persona od alle cose trasportate.

Poichè il ricorso alla procedura di liquidazione diretta del danno comporta la rinuncia a quella prevista dalla legge n. 39 del 1977, ove, nonostante l'avvenuta redazione del CID, il danneggiato inoltri la richiesta di risarcimento all'assicuratore del responsabile, a norma dell'art. 22 della L. 990/69 e con il rispetto delle modalità previste dall'art. 3 della stessa legge, la procedura di liquidazione in regime convenzionale deve essere interrotta e l'impresa assicuratrice debitrice deve informara l'impresa mandataria della diffida inoltrata dall'avente diritto.
La procedura di liquidazione prevede la consegna da parte del danneggiato almeno parzialmente incolpevole al proprio assicuratore della denuncia, che viene redatta su modulo di constatazione amichevole e sottoscritta congiuntamente dai conducenti.

L'assicuratore, verificata la sussistenza delle condizioni per la liquidazione diretta, vi provvede in nome e per conto dell'impresa debitrice.

I danni materiali al veicolo vengono periziati a cura e spese dell'impresa mandataria nei dieci giorni dalla messa a disposizione dello stesso, secondo parametri previsti dall'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e la liquidazione ha luogo nei quindici giorni dall'avvenuto accertamento tecnico.

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