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DOTTRINA - CONTRATTI
Risoluzione di un contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per una delle parti
La risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) può chiedersi per i contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se l'eccessiva onerosità si è verificata per avvenimenti straordinari e imprevedibili.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

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